La legislazione specifica in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro è stata introdotta con la legge 9.12.1977 n. 903, attuativa della direttiva CEE
9.2.1976.
I principi della non discriminazione nell'ambito del rapporto di lavoro erano, peraltro, già presenti nell'ordinamento nazionale in forza degli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione e dell'art. 15 della legge 20.5.1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) che vieta gli atti discriminatori (a contenuto omissivo o commissivo) nell'ambito del rapporto di lavoro.
Le carenze della legge n. 903 da più parte rilevate imposero un ulteriore passo normativo per dare veste concreta all'affermazione del principio di parità e realizzare l'eguaglianza sostanziale nel rapporto di lavoro. A tale esigenza si intese dare risposta con la l. 10.4.1991 n. 125, la quale ha per obiettivo il perseguimento dell'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro mediante la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, ricorrendo, ove necessario all'adozione di azioni positive, ovvero di misure destinate a "rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità" (art. 1).
Nell'ambito di un ulteriore impulso all'attuazione dei principi in tema di parità e di esclusione di ogni forma di discriminazione, nella seconda metà degli anni '90 si è realizzata una profonda revisione dell'ordinamento nazionale in forza della legge 6.2.1996 n. 52 (legge comunitaria per il 1994), nonché di quella n. 144 del 17.5.1997, recanti delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi destinati a ridefinire e potenziare le funzioni della legge n. 125 del 1991.
La delega è stata esercitata con il d.lgs. 23.5.2000 n. 196, il quale ha profondamente innovato la disciplina in materia di azioni positive e di consigliere e consiglieri di parità. In particolare, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, vengono richiamati le norme del d.lgs. 3.2.1993 n. 29 (ora d.lgs. 30.3.2001 n. 165) sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti in materia di gestione delle risorse umane (art. 7) e pari opportunità tra uomini e donne (art. 61), e si prevede che le amministrazioni stesse "predispongono piani di azione positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne" (art. 7, c. 5). Viene, di conseguenza, abrogato (tra l'altro) l'art. 2, c. 6, della l. n. 125 del 1991.
Lo stesso d.lgs. n. 161 del 2000 disegna in termini diversi e più incisivi la figura della consigliera o del consigliere di parità, che viene articolata su livello nazionale, regionale e provinciale, a seconda del livello di influenza delle strutture pubbliche e private interessate dalla loro azione. Tale soggetto svolge "funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro" (art. 1) ed è nominato con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle pari opportunità (art. 2).
La nuova disciplina legislativa, dunque, legittima ed, anzi, rafforza la istituzione del Comitato pari opportunità, quale soggetto ausiliare delle amministrazioni, ed in particolare del Consiglio superiore, in materia di realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, anche in magistratura. Sul piano organizzativo, non trovando applicazione ai magistrati la disciplina di carattere collettivo prevista per il pubblico impiego, il Consiglio può prevedere in via autonoma la composizione del Comitato.
L'obiettivo di ciascun Comitato, dopo l'abrogazione del comma VI dell'art. 2 della legge n. 125 del 1991, deve essere disegnato con riferimento all'art. 7 del d.lgs. 23.5.2000 n. 196, che ha meglio puntualizzato l'ambito ed il contenuto delle azioni positive.
Per il buon funzionamento della giurisdizione si avverte la necessità di compiere un salto di prospettiva culturale partendo dal dato di una reale acquisizione di situazioni di pari dignità di prospettive in ambito professionale per lanciare una sfida istituzionale: la donna nel settore della giustizia riesce, seppure ancora fra troppe difficoltà, a ritagliarsi spazi di impegno anche in posizioni apicali. Le esperienze maturate dal CPOM del Consiglio Superiore della Magistratura –organo quest’ultimo che certamente rappresenta un importante microcosmo sociale di rilievo costituzionale- raffrontate e coniugate anche a quelle dei Comitati per le pari opportunità delle diverse magistrature, nonché dell’avvocatura, potrebbero entrare in primariamente in una rete regolata da uno statuto proprio e quindi in un circuito di confronto virtuoso con la politica e le altre istituzioni.
Si pensi, per esempio, ad alcuni temi - già all’ordine del giorno del CPO del CSM - che potrebbero costituire oggetto di riflessione e di azione comune nell’ambito di una costituenda rete nazionale, che dovrebbe poi confrontarsi anche con l’orizzonte e le diverse esperienze europee, quali:
Statuto |
Approvato con delibera assembleare del 22 gennaio 2010 PREMESSA Il presente statuto è stato approvato all’unanimità dalla Prima Assemblea generale della Rete dei CPO delle professioni legali in data 24 ottobre 2008. Gli oneri di funzionamento per spese di segreteria della rete sono inizialmente a carico del CPO del CSM. Progressivamente i CPO delle altre categorie professionali giudiziarie rappresentate contribuiranno con modalità che dovranno essere determinate. Articolo 1Sede - Durata
1. E’ costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “RETE DEI COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA’ DELLE PROFESSIONI LEGALI” con sede in Roma, Piazza Indipendenza n. 6 e durata a tempo indeterminato. Articolo 2Finalità
1. Al fine di promuovere la posizione delle donne, di garantire loro condizioni professionali paritarie nell'ambito delle professioni legali e di superare gli aspetti critici che derivano dalla difficoltà di conciliare il ruolo di cura della famiglia con l'attività, la formazione e l'aggiornamento professionale, la Rete dei CPO persegue, attraverso la cooperazione tra i membri, le seguenti finalità: 2. La Rete dei Comitati per le Pari Opportunità persegue esclusivamente gli obiettivi senza scopo di lucro. Articolo 3 Attività
1. La Rete dei Comitati per le Pari Opportunità elabora un programma annuale delle attività volto al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1. Tali attività vengono finanziate sulla base di un accordo concluso tra i membri che fanno parte della Rete, nonché dei contributi eventuali da parte dell'Unione Europea o di altri soggetti. 2. Le forme della partecipazione alle attività della Rete da parte dei membri sono stabilite individualmente da ciascun membro nell'ambito del programma di attività di cui al comma 1. Articolo 4 Membri 1. I CPO fondatori della Rete dei Comitati delle Pari Opportunità delle professioni legali sono elencati nell'allegato al presente Statuto. 2. La qualità di membro viene riconosciuta a tutti i Comitati Pari Opportunità esercenti funzioni o professioni legali che aderiscono alla Rete. Articolo 5 Organi della Rete
1. Gli organi della Rete sono l'Assemblea Generale, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Articolo 6 L'Assemblea Generale
1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i componenti dei CPO che aderiscono alla Rete. L'Assemblea generale è validamente costituita con la partecipazione di almeno i due terzi dei membri. Ad ogni CPO viene attribuito un voto. 2. In caso di scadenza e di dimissioni dei rappresentanti dei singoli CPO si intende prorogato nella carica, fino alla comunicazione della nomina del nuovo rappresentante, quello che risulta legittimato ad intervenire alle riunioni della Rete. 3. L'Assemblea Generale delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi dei CPO presenti, le linee generali di intervento della Rete e approva il bilancio, il conto consuntivo e l'attività del Comitato Direttivo. 4. L'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente. Articolo 7 Il Comitato Direttivo 1. I componenti del Comitato Direttivo devono fare parte dei Comitati per le Pari Opportunità in rappresentanza delle rispettive figure professionali legali e segnatamente: 2. Il Comitato Direttivo ha durata quadriennale ed è costituito dai seguenti componenti: 3. Ciascun CPO può nominare un supplente che sostituisce un proprio componente in caso di assenza. Il supplente può comunque partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto. 4. Del Comitato Direttivo fanno parte, senza diritto di voto, il Segretario Generale ed il Tesoriere. 5. Il Comitato Direttivo elegge con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Presidente della Rete scegliendo al proprio interno, il Segretario Generale ed il Tesoriere. 6. Il Comitato Direttivo propone le linee generali di intervento, il bilancio e il consuntivo, redatti secondo le regole dell’amministrazione semplificata, ed assume ogni iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità della Rete. Presenta altresì una relazione annuale sulle attività compiute all’Assemblea Generale. 7. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, l’adesione di altri soggetti alla Rete. 8. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno dei componenti. Articolo 8 Il Presidente 1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo per un periodo di quattro anni. 2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo. Articolo 9 Il Segretario Generale 1. Il Segretario Generale è designato dal Comitato Direttivo della Rete fra i magistrati segretari che operano nella struttura del C.S.M. per un periodo di quattro anni. 2. Il Segretario Generale svolge compiti di natura amministrativa e di gestione materiale delle attività della Rete, avvalendosi della struttura del supporto del CPO del CSM. 3. Il Segretario Generale sigla gli atti. Articolo 10 Il Tesoriere
1. Il Tesoriere predispone, con il sistema della contabilità semplificata, il bilancio annuale per le spese correnti generali ed il conto consuntivo. Articolo 11 Contributi e Bilancio
1. I membri della Rete versano un contributo nella misura stabilita dall'Assemblea con voto unanime, e comunque non inferiore ad Euro 100,00 annui. 2. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predisposti dal Tesoriere ai sensi dell’art. 10, sono deliberati dal Comitato Direttivo e vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale. Articolo 12 Modifiche dello Statuto
1. Lo statuto può essere modificato dall’Assemblea Generale all’unanimità su proposta presentata da almeno due terzi dei componenti del Comitato Direttivo. Articolo 13 Scioglimento 1. La Rete può essere sciolta a seguito della decisione adottata in Assemblea Generale dalla maggioranza dei membri aderenti su iniziativa di almeno due terzi dei componenti del Comitato Direttivo. 2. Il Comitato Direttivo disporrà in merito alla futura allocazione dei beni (e dei documenti) della Rete. Articolo 14 Entrata in vigore 1. Il presente Statuto entra in vigore al momento della approvazione all'unanimità da parte dell'Assemblea Generale.
ALLEGATO Soci fondatori della Rete dei Comitati per le Pari Opportunità delle professioni legali. Sono soci fondatori i Comitati Pari Opportunità dei seguenti soggetti:
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