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| IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
| Attribuzioni |
| Composizione |
| La posizione costituzionale |
| Attività paranormativa |
| I Consigli Giudiziari |
L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
| Il concorso |
| La nomina diretta |
| LA CARRIERA DEI MAGISTRATI ORDINARI |
| Le valutazioni di professionalità |
| Il passaggio di funzioni |
| I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI |
| La temporaneità degli incarichi direttivi |
| L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA |
| L'organizzazione degli uffici di Procura |
| LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI |
| L’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura |
| La Scuola Superiore della Magistratura |
| LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO |
| Gli illeciti disciplinari |
| Le sanzioni disciplinari |
| Il procedimento disciplinare |
| LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO |
| LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO |
La progressione nelle carriere è unica per i magistrati che
esercitano funzioni giudicanti ovvero requirenti.
La riforma dell’ordinamento giudiziario, realizzata con il
D.Lgs. 160/2006 come modificato dalla L. 111/2007, prevede
che tutti i magistrati siano sottoposti a valutazione ogni quattro
anni, sino al superamento della settima valutazione di
professionalità, che interviene al ventottesimo anno di servizio.
La periodicità delle richiamate valutazioni pone in
evidenza che la professionalità dei magistrati, nei suoi diversi
profili, è oggetto di reiterati ed Approfonditi controlli, durante
l'intero arco della loro vita professionale.
Posto che l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio del
magistrato costituiscono imprescindibili condizioni per un
corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, la valutazione di
professionalità riguarda, segnatamente: la capacità professionale,
la laboriosità, la diligenza e l’impegno.
Quali indicatori dei richiamati parametri di valutazione
vengono in rilievo: la preparazione giuridica, la padronanza delle
tecniche utilizzate nei diversi settori della giurisdizione; l’esito,
nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei
provvedimenti giudiziari emessi; la quantità e qualità del lavoro
giudiziario svolto; il rispetto dei termini per la redazione ed il
deposito dei provvedimenti; il grado di partecipazione e di
fattivo concorso del magistrato al buon andamento dell'ufficio
nel quale opera (disponibilità alle sostituzioni, frequenza di corsi
di aggiornamento, apporto alla soluzione di problemi
organizzativi etc.).
In particolare si rileva che la riforma prevede
l’individuazione di standard medi di definizione dei
procedimenti, ai quali parametrare l’attività svolta da ogni
singolo magistrato.
A salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza dei
magistrati, in nessun caso la valutazione di professionalità può
giungere a realizzare una riconsiderazione del diritto applicato al
caso di specie.
Nella raccolta di elementi di conoscenza utili al fine di
svolgere la valutazione di professionalità, particolare rilevanza
viene assegnata ai rapporti redatti dai dirigenti degli uffici
giudiziari.
Il Consiglio superiore della magistratura procede alla
valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal
Consiglio Giudiziario e della documentazione acquisita.
Il C.S.M. formula un giudizio positivo di professionalità,
quando la valutazione del magistrato risulta sufficiente in
relazione a ciascuno dei parametri sopra richiamati. In tal caso il
magistrato consegue la valutazione di professionalità
corrispondente all’anzianità di servizio maturata.
Il giudizio è <non positivo> quando la valutazione
evidenzia carenze in relazione a uno o più dei richiamati
parametri.
Il giudizio è <negativo> quando la valutazione evidenzia
carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.
La legge prevede specifiche conseguenze, professionali ed
economiche, per effetto dei giudizi <non positivo> e <negativo>;
è prevista, in particolare, la dispensa dal servizio del magistrato,
in caso di un duplice giudizio <negativo>.
Il Consiglio superiore della Magistratura con propria
circolare, la n. 20691 deliberata il 4 ottobre 2007, ha dato
attuazione alla normativa primaria, disciplinando criteri, fonti e
parametri di giudizio che devono orientare le quadriennali
valutazioni di professionalità.