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| IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
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| I Consigli Giudiziari |
L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
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| LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO |
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| Le sanzioni disciplinari |
| Il procedimento disciplinare |
| LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO |
| LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO |
La seconda sezione del decreto legislativo fissa l'apparato
sanzionatorio della riforma della responsabilità disciplinare. La
legge prevede varie tipologie di sanzioni, che vengono adattate
alle singole fattispecie disciplinari descritte in precedenza. La
legge ha introdotto, infatti, l'applicazione del criterio tale crimen
talis poena, come conseguenza doverosa della tipizzazione degli
illeciti.
Le varie sanzioni previste dalla legge sono: a)
l’ammonimento, che è un richiamo all’osservanza dei doveri del
magistrato; b) la censura, che è una dichiarazione formale di
biasimo; c) la perdita dell'anzianità, che non può essere inferiore
a due mesi e non superiore a due anni; d) l’incapacità
temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, che
non può essere inferiore a sei mesi e non superiore a due anni; e)
la sospensione dalle funzioni, che consiste nell’allontanamento
dalla funzioni con la sospensione dello stipendio ed il
collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura; f) la
rimozione, che determina la cessazione del rapporto di servizio.
Vi è poi la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio
che il giudice disciplinare può adottare quando infligge una
sanzione più grave dell’ammonimento, mentre tale sanzione
ulteriore è sempre adottata in taluni casi specificamente
individuati dalla legge.
Il trasferimento d’ufficio può anche essere adottato come
misura cautelare e provvisoria, ove sussistano gravi elementi di
fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di
particolare urgenza.