<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Funzionamento del CSM
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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Attribuzioni
Composizione
La posizione costituzionale
Attività paranormativa
I Consigli Giudiziari

L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Il concorso
La nomina diretta
LA CARRIERA DEI MAGISTRATI ORDINARI
Le valutazioni di professionalità
Il passaggio di funzioni
I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
La temporaneità degli incarichi direttivi
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA
L'organizzazione degli uffici di Procura
LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI
L’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura
La Scuola Superiore della Magistratura
LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO
Gli illeciti disciplinari
Le sanzioni disciplinari
Il procedimento disciplinare
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO
LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO
LE SANZIONI DISCIPLINARI

La seconda sezione del decreto legislativo fissa l'apparato sanzionatorio della riforma della responsabilità disciplinare. La legge prevede varie tipologie di sanzioni, che vengono adattate
alle singole fattispecie disciplinari descritte in precedenza. La legge ha introdotto, infatti, l'applicazione del criterio tale crimen talis poena, come conseguenza doverosa della tipizzazione degli illeciti.
Le varie sanzioni previste dalla legge sono: a) l’ammonimento, che è un richiamo all’osservanza dei doveri del magistrato; b) la censura, che è una dichiarazione formale di
biasimo; c) la perdita dell'anzianità, che non può essere inferiore a due mesi e non superiore a due anni; d) l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, che
non può essere inferiore a sei mesi e non superiore a due anni; e) la sospensione dalle funzioni, che consiste nell’allontanamento dalla funzioni con la sospensione dello stipendio ed il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura; f) la rimozione, che determina la cessazione del rapporto di servizio. Vi è poi la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio
che il giudice disciplinare può adottare quando infligge una sanzione più grave dell’ammonimento, mentre tale sanzione ulteriore è sempre adottata in taluni casi specificamente individuati dalla legge.
Il trasferimento d’ufficio può anche essere adottato come misura cautelare e provvisoria, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di
particolare urgenza.