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| IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
| Attribuzioni |
| Composizione |
| La posizione costituzionale |
| Attività paranormativa |
| I Consigli Giudiziari |
L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
| Il concorso |
| La nomina diretta |
| LA CARRIERA DEI MAGISTRATI ORDINARI |
| Le valutazioni di professionalità |
| Il passaggio di funzioni |
| I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI |
| La temporaneità degli incarichi direttivi |
| L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA |
| L'organizzazione degli uffici di Procura |
| LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI |
| L’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura |
| La Scuola Superiore della Magistratura |
| LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO |
| Gli illeciti disciplinari |
| Le sanzioni disciplinari |
| Il procedimento disciplinare |
| LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO |
| LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO |
Sotto il profilo penale non è revocabile in dubbio che il magistrato, quale pubblico ufficiale, possa essere chiamato a rispondere dei reati propri che presuppongono tale qualifica soggettiva (esemplificando: abuso d’ufficio, corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione, omissione di atti d’ufficio, ecc.); così come, parallelamente, può rivestire la
qualità di persona offesa, unitamente allo Stato, dei reati commessi dai privati in danno della pubblica amministrazione (l’ipotesi tipica è quella dell’oltraggio e, in particolare, dell’oltraggio in danno di magistrato in udienza).