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La responsabilità disciplinare consegue alla violazione dei
doveri funzionali che il magistrato assume nei confronti dello
Stato nel momento della nomina. Diversa ed ulteriore è la
responsabilità civile che il magistrato assume, invece, nei
confronti delle parti processuali o di altri soggetti a causa di
eventuali errori o inosservanze compiute nell’esercizio delle sue
funzioni.
Tale ultima forma di responsabilità, analoga a quella di
qualunque altro pubblico dipendente, trova il suo fondamento
nell’art. 28 Cost.
La materia, dopo gli esiti di una consultazione
referendaria che ha importato l’abrogazione della previgente
disciplina, fortemente limitativa dei casi di responsabilità civile
del giudice, trova la sua attuale regolamentazione nella l. 13
aprile 1988, n. 117.
Sotto il profilo sostanziale, la legge afferma il principio
della risarcibilità di qualunque danno ingiusto conseguente ad un
comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere
da un magistrato con «dolo» o «colpa grave» nell’esercizio delle
sue funzioni ovvero conseguente «a diniego di giustizia» (art. 2).
La legge, dopo avere puntualmente fornito le nozioni di «colpa grave» (art. 2, comma 3) e del «diniego di giustizia» (art.
3), chiarisce, comunque, che non possono dare luogo a
responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto e
quella di valutazione del fatto e delle prove (art. 2, comma 2):
sotto questo profilo, all’evidenza, la tutela delle parti è
esclusivamente endoprocessuale, attraverso il ricorso al sistema
delle impugnazioni del provvedimento giurisdizionale che si
assume viziato.
Ferma restando l’insindacabilità nel merito dell’attività
giurisdizionale, può esservi eventualmente spazio per la
responsabilità disciplinare del magistrato, laddove, secondo la
costante giurisprudenza della Sezione disciplinare del C.S.M., ci
si trovi in presenza di un’abnorme o macroscopica violazione di
legge ovvero di un uso distorto della funzione giudiziaria.
Sotto il profilo processuale, va segnalato che la
responsabilità per il risarcimento dei danni grava sullo Stato, nei
confronti del quale il danneggiato può agire (art. 4); in caso di
affermazione della sua responsabilità lo Stato può rivalersi, a
determinate condizioni, sul magistrato (art. 7).
L’azione di responsabilità e il relativo procedimento
soggiacciono a regole particolari: tra esse, le più significative
riguardano la subordinazione della procedibilità dell’azione
all’esperimento di tutti i mezzi ordinari d’impugnazione e degli
altri rimedi per la modifica o la revoca del provvedimento che si
assume causativo di danno ingiusto e la previsione di un termine
di decadenza per l’esercizio di essa (art. 4); la delibazione
dell’ammissibilità dell’azione, ai fini del controllo dei relativi
presupposti, del rispetto dei termini e della valutazione della
eventuale «manifesta infondatezza» (art. 5); la facoltà d’
intervento del magistrato nel giudizio contro lo Stato (art. 6).
Per garantire la trasparenza e l’imparzialità del giudizio,
nel sistema è configurato lo spostamento della competenza a
conoscere delle cause di che trattasi (artt. 4 e 8), onde evitare che
possa essere chiamato a conoscerne un giudice dello stesso
ufficio nel quale presta o ha prestato servizio il magistrato dalla
cui attività si assume essere derivato un danno ingiusto. I criteri
di individuazione del giudice competente sono stati modificati,
con l. 2 dicembre 1998, n. 420, proprio per evitare qualsivoglia
rischio di pregiudizio nella cognizione delle cause di che trattasi.