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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
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La posizione costituzionale
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I Consigli Giudiziari

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L’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura
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LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO
Gli illeciti disciplinari
Le sanzioni disciplinari
Il procedimento disciplinare
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO
LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO
LA RESPONSABILITA' CIVILE

La responsabilità disciplinare consegue alla violazione dei doveri funzionali che il magistrato assume nei confronti dello Stato nel momento della nomina. Diversa ed ulteriore è la responsabilità civile che il magistrato assume, invece, nei confronti delle parti processuali o di altri soggetti a causa di eventuali errori o inosservanze compiute nell’esercizio delle sue
funzioni.
Tale ultima forma di responsabilità, analoga a quella di qualunque altro pubblico dipendente, trova il suo fondamento nell’art. 28 Cost.
La materia, dopo gli esiti di una consultazione
referendaria che ha importato l’abrogazione della previgente disciplina, fortemente limitativa dei casi di responsabilità civile del giudice, trova la sua attuale regolamentazione nella l. 13
aprile 1988, n. 117.
Sotto il profilo sostanziale, la legge afferma il principio della risarcibilità di qualunque danno ingiusto conseguente ad un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere
da un magistrato con «dolo» o «colpa grave» nell’esercizio delle sue funzioni ovvero conseguente «a diniego di giustizia» (art. 2).
La legge, dopo avere puntualmente fornito le nozioni di «colpa grave» (art. 2, comma 3) e del «diniego di giustizia» (art. 3), chiarisce, comunque, che non possono dare luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove (art. 2, comma 2): sotto questo profilo, all’evidenza, la tutela delle parti è esclusivamente endoprocessuale, attraverso il ricorso al sistema delle impugnazioni del provvedimento giurisdizionale che si assume viziato.
Ferma restando l’insindacabilità nel merito dell’attività giurisdizionale, può esservi eventualmente spazio per la responsabilità disciplinare del magistrato, laddove, secondo la
costante giurisprudenza della Sezione disciplinare del C.S.M., ci si trovi in presenza di un’abnorme o macroscopica violazione di legge ovvero di un uso distorto della funzione giudiziaria.
Sotto il profilo processuale, va segnalato che la responsabilità per il risarcimento dei danni grava sullo Stato, nei confronti del quale il danneggiato può agire (art. 4); in caso di
affermazione della sua responsabilità lo Stato può rivalersi, a determinate condizioni, sul magistrato (art. 7). L’azione di responsabilità e il relativo procedimento soggiacciono a regole particolari: tra esse, le più significative riguardano la subordinazione della procedibilità dell’azione all’esperimento di tutti i mezzi ordinari d’impugnazione e degli altri rimedi per la modifica o la revoca del provvedimento che si assume causativo di danno ingiusto e la previsione di un termine di decadenza per l’esercizio di essa (art. 4); la delibazione dell’ammissibilità dell’azione, ai fini del controllo dei relativi presupposti, del rispetto dei termini e della valutazione della eventuale «manifesta infondatezza» (art. 5); la facoltà d’
intervento del magistrato nel giudizio contro lo Stato (art. 6).
Per garantire la trasparenza e l’imparzialità del giudizio, nel sistema è configurato lo spostamento della competenza a conoscere delle cause di che trattasi (artt. 4 e 8), onde evitare che possa essere chiamato a conoscerne un giudice dello stesso ufficio nel quale presta o ha prestato servizio il magistrato dalla cui attività si assume essere derivato un danno ingiusto. I criteri di individuazione del giudice competente sono stati modificati,
con l. 2 dicembre 1998, n. 420, proprio per evitare qualsivoglia rischio di pregiudizio nella cognizione delle cause di che trattasi.