<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Funzionamento del CSM
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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Attribuzioni
Composizione
La posizione costituzionale
Attività paranormativa
I Consigli Giudiziari

L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Il concorso
La nomina diretta
LA CARRIERA DEI MAGISTRATI ORDINARI
Le valutazioni di professionalità
Il passaggio di funzioni
I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
La temporaneità degli incarichi direttivi
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA
L'organizzazione degli uffici di Procura
LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI
L’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura
La Scuola Superiore della Magistratura
LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO
Gli illeciti disciplinari
Le sanzioni disciplinari
Il procedimento disciplinare
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO
LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare ha carattere giurisdizionale ed è regolato dalle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il giudice disciplinare è un organo collegiale
che si identifica nella Sezione disciplinare del C.S.M., composta da sei membri: il Vice Presidente del Consiglio superiore, che la presiede, e cinque componenti eletti dallo stesso C.S.M. tra i propri membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, un magistrato di cassazione con effettive funzioni di legittimità e tre magistrati di merito.
Il procedimento disciplinare è promosso dal Ministro della Giustizia e dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. L'esercizio dell’azione disciplinare è stato trasformato per il Procuratore Generale da discrezionale in obbligatorio, mentre per il Ministro permane discrezionale. L'obbligatorietà dell’azione disciplinare si collega alla
scelta della tipizzazione degli illeciti, molto vicina a quella operante nel settore della giustizia penale, ed impone una rigorosa osservanza del principio di certezza del diritto, tale da
eliminare il più possibile le incertezze applicative.
La legge ha anche previsto una clausola generale di irrilevanza disciplinare della condotta qualora il fatto sia di “scarsa rilevanza”, clausola destinata ad operare su un piano diverso – anche se convergente quanto alla finalità – con il potere di archiviazione ad opera dello stesso Procuratore generale.
È attribuito, infatti, al Procuratore generale un potere di autonoma archiviazione quando il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante o forma oggetto di una denuncia non circostanziata, ovvero non rientra in alcuna delle previsioni tipiche individuate dalla legge, oppure infine se dalle indagini svolte il fatto risulta inesistente o non commesso.
Tale provvedimento di archiviazione viene trasmesso al Ministro della giustizia il quale entro dieci giorni può chiedere copia degli atti e nei successivi sessanta giorni può chiedere al
Presidente della sezione disciplinare la fissazione di una udienza di discussione orale formulando l’incolpazione.
All’udienza le funzioni di pubblico ministero sono comunque esercitate dal Procuratore generale o da un suo sostituto.
Superato il primo stadio, la legge prevede che l’azione deve essere promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha
conoscenza a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della Giustizia. Secondo il decreto legislativo, poi, entro due anni dall’inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive ed entro due anni dalla richiesta, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura si pronuncia. La legge ha inoltre stabilito che non può essere promossa azione disciplinare quando siano decorsi dieci anni dal fatto.
Dell’inizio dell’azione disciplinare deve essere data comunicazione all’incolpato entro trenta giorni e l’incolpato può farsi assistere da un altro magistrato o da un avvocato.
Successivamente le indagini vengono svolte dal Procuratore generale, il quale formula le sue richieste inviando il fascicolo alla sezione disciplinare del C.S.M., e dandone comunicazione
all’incolpato. Il Procuratore generale, se non ritiene di dovere chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l’incolpazione e chiede la fissazione dell’udienza di discussione
orale.
I momenti di intervento del Ministro della giustizia nel procedimento disciplinare si individuano, oltre che nel promuovimento dell’azione disciplinare con la richiesta di indagini, nella richiesta di estensione ad altri fatti dell’azione disciplinare promossa dal Procuratore generale, nel potere di formulare un’integrazione della contestazione disciplinare in
caso di azione promossa dal Procuratore Generale e di chiedere la modificazione della contestazione disciplinare in caso di azione promossa da lui medesimo, nel potere di formulare l’imputazione e di chiedere autonomamente la fissazione del giudizio disciplinare in tutti i casi in cui dissente dalla richiesta di proscioglimento avanzata dal Procuratore Generale.
La discussione nel giudizio disciplinare avviene in udienza pubblica con la relazione di uno dei componenti della Sezione disciplinare, l’acquisizione d’ufficio di ogni prova utile, la lettura di rapporti, ispezioni, atti e prove acquisite in istruttoria, nonché l’esibizione di documenti.
La sezione disciplinare delibera sentite le parti e la decisione può essere impugnata dinanzi alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, mentre la sentenza divenuta irrevocabile può essere soggetta comunque a revisione.