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| IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
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L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
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| Le sanzioni disciplinari |
| Il procedimento disciplinare |
| LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO |
| LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO |
Il procedimento disciplinare ha carattere giurisdizionale
ed è regolato dalle norme del codice di procedura penale, in
quanto compatibili. Il giudice disciplinare è un organo collegiale
che si identifica nella Sezione disciplinare del C.S.M., composta
da sei membri: il Vice Presidente del Consiglio superiore, che la
presiede, e cinque componenti eletti dallo stesso C.S.M. tra i
propri membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, un
magistrato di cassazione con effettive funzioni di legittimità e tre
magistrati di merito.
Il procedimento disciplinare è promosso dal Ministro
della Giustizia e dal Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione. L'esercizio dell’azione disciplinare è stato
trasformato per il Procuratore Generale da discrezionale in
obbligatorio, mentre per il Ministro permane discrezionale.
L'obbligatorietà dell’azione disciplinare si collega alla
scelta della tipizzazione degli illeciti, molto vicina a quella
operante nel settore della giustizia penale, ed impone una
rigorosa osservanza del principio di certezza del diritto, tale da
eliminare il più possibile le incertezze applicative.
La legge ha anche previsto una clausola generale di
irrilevanza disciplinare della condotta qualora il fatto sia di “scarsa rilevanza”, clausola destinata ad operare su un piano
diverso – anche se convergente quanto alla finalità – con il
potere di archiviazione ad opera dello stesso Procuratore
generale.
È attribuito, infatti, al Procuratore generale un potere di
autonoma archiviazione quando il fatto addebitato non
costituisce condotta disciplinarmente rilevante o forma oggetto
di una denuncia non circostanziata, ovvero non rientra in alcuna
delle previsioni tipiche individuate dalla legge, oppure infine se
dalle indagini svolte il fatto risulta inesistente o non commesso.
Tale provvedimento di archiviazione viene trasmesso al
Ministro della giustizia il quale entro dieci giorni può chiedere
copia degli atti e nei successivi sessanta giorni può chiedere al
Presidente della sezione disciplinare la fissazione di una udienza
di discussione orale formulando l’incolpazione.
All’udienza le funzioni di pubblico ministero sono
comunque esercitate dal Procuratore generale o da un suo
sostituto.
Superato il primo stadio, la legge prevede che l’azione
deve essere promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della
quale il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha
conoscenza a seguito dell’espletamento di sommarie indagini
preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del
Ministro della Giustizia. Secondo il decreto legislativo, poi,
entro due anni dall’inizio del procedimento il Procuratore
generale deve formulare le richieste conclusive ed entro due anni
dalla richiesta, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura si pronuncia. La legge ha inoltre stabilito che
non può essere promossa azione disciplinare quando siano
decorsi dieci anni dal fatto.
Dell’inizio dell’azione disciplinare deve essere data
comunicazione all’incolpato entro trenta giorni e l’incolpato può
farsi assistere da un altro magistrato o da un avvocato.
Successivamente le indagini vengono svolte dal Procuratore
generale, il quale formula le sue richieste inviando il fascicolo
alla sezione disciplinare del C.S.M., e dandone comunicazione
all’incolpato. Il Procuratore generale, se non ritiene di dovere
chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula
l’incolpazione e chiede la fissazione dell’udienza di discussione
orale.
I momenti di intervento del Ministro della giustizia nel
procedimento disciplinare si individuano, oltre che nel
promuovimento dell’azione disciplinare con la richiesta di
indagini, nella richiesta di estensione ad altri fatti dell’azione
disciplinare promossa dal Procuratore generale, nel potere di
formulare un’integrazione della contestazione disciplinare in
caso di azione promossa dal Procuratore Generale e di chiedere
la modificazione della contestazione disciplinare in caso di
azione promossa da lui medesimo, nel potere di formulare
l’imputazione e di chiedere autonomamente la fissazione del
giudizio disciplinare in tutti i casi in cui dissente dalla richiesta
di proscioglimento avanzata dal Procuratore Generale.
La discussione nel giudizio disciplinare avviene in
udienza pubblica con la relazione di uno dei componenti della
Sezione disciplinare, l’acquisizione d’ufficio di ogni prova utile,
la lettura di rapporti, ispezioni, atti e prove acquisite in
istruttoria, nonché l’esibizione di documenti.
La sezione
disciplinare delibera sentite le parti e la decisione può essere
impugnata dinanzi alle Sezioni unite civili della Corte di
cassazione, mentre la sentenza divenuta irrevocabile può essere
soggetta comunque a revisione.