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Indipendenza e autonomia.
- Secondo la Costituzione la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.).
L'autonomia attiene alla struttura organizzativa.
Essa si realizza nei confronti del potere esecutivo, in quanto l'indipendenza della magistratura sarebbe compromessa se i provvedimenti afferenti la progressione in carriera dei magistrati e, più in generale, lo status fossero attribuiti al potere esecutivo. La Costituzione, invece, ha attribuito ad un organo di governo autonomo l'amministrazione del personale della magistratura (trasferimenti, promozioni, assegnazioni di funzioni e provvedimenti disciplinari) (art. 105 Cost.): il Consiglio superiore della magistratura è quindi il garante dell'indipendenza della magistratura.
L'autonomia si realizza anche nei confronti del potere legislativo, nel senso che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.).
L'indipendenza è relativa all'aspetto funzionale dell'attività giurisdizionale. Essa non è riferita all'ordine nel suo complesso - garantito mediante l'autonomia, nei termini suesposti - bensì al giudice nel momento dell'esercizio della giurisdizione.
L'indipendenza deriva e si attua in relazione all'altro principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge, che realizza il rapporto di derivazione della giurisdizione dalla sovranità popolare.
Nel nostro sistema di giustizia i principi dell’indipendenza
e della autonomia dei giudici hanno grande importanza. Questa
importanza deriva da un’esigenza concettuale e da una esigenza
storica. Per quanto attiene la prima, bisogna tener conto del fatto
che l’Italia fa parte dei sistemi di civil law. In maniera molto
approssimata, si può dire che in questi sistemi la legge – ossia
quella che, nel processo, viene in rilievo come regola di giudizio
per risolvere il caso – è posta da altri organi dello Stato – per lo
più dal Parlamento, talora dal Governo, oggi anche dagli enti
territoriali minori – mentre i giudici la applicano. Ciò vuol dire
che i giudici partecipano al procedimento di formazione del
diritto in maniera soltanto indiretta.
Questa impostazione concettuale ha reso possibile
configurare i giudici come titolari di una funzione pubblica da
svolgere in forma vincolata. Di qui la convinzione che gli stessi
possano essere nominati per concorso, assumere la posizione di
impiegati dello Stato e non essere assoggettati ad alcun controllo
sul merito dei loro atti, essendo tale merito preventivamente
fissato dalla legge. Di qui ancora la necessità che ai giudici sia
garantita indipendenza e autonomia, perché nell’esercizio della
loro funzione essi devono non solo essere, ma anche apparire come terzi imparziali. Anzi, terzietà e imparzialità sono assunte
come le caratteristiche che consentono di distinguere i giudici
dagli altri organismi che esercitano funzioni statali diverse.
In ordine alla seconda ragione, cioè quella storica, bisogna
sottolineare che l’attuale assetto del nostro sistema ha preso
forma, dopo la seconda guerra mondiale, sulla base della
Costituzione repubblicana, la cui ispirazione democratica è in
antitesi al precedente regime fascista, sicuramente autoritario.
Per il passato, infatti, c’era stato un abuso, nella gestione della
giustizia, ricollegabile a tre fattori: a) limitazioni del diritto di
agire in giudizio; b) pressioni ab externo sulla magistratura; c)
creazione di giudici speciali.
È ovvio che, nel rifondare lo Stato, la nostra Carta
costituzionale, che nel 2008 ha celebrato i suoi primi sessanta
anni di vita, ha cercato con particolare attenzione di evitare il
ripetersi di tali abusi e deviazioni.
Indipendenza e autonomia sono principi che la Costituzione riconosce anche al pubblico ministero (artt. 107 e 112 Cost.), in particolare laddove viene prevista l'obbligatorietà dell'azione penale.
Proprio l'obbligatorietà dell'azione penale, anzi, concorre a garantire, non solo l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio della propria funzione, ma anche l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale.
L'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero presentano peraltro caratteri peculiari con riguardo ai rapporti "interni" all'ufficio, dovendosi considerare il carattere unitario di questo e il potere di sovraordinazione che va riconosciuto al capo dell'ufficio nei confronti dei sostituti addetti addetti (cfr. art. 70
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109).
Inamovibilità
I magistrati godono anche della garanzia dell'inamovibilità.
L'indipendenza del giudice, infatti, potrebbe essere gravemente compromessa dalla possibilità di dispensa dal servizio o di trasferimento da una sede all'altra.
Ad evitare che ciò si verifichi la Costituzione prevede che la sospensione, la dispensa e il trasferimento del magistrato non possano che essere deliberati dal Consiglio superiore della magistratura o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa predisposti dalla legge di ordinamento giudiziario.
Di regola, pertanto, il magistrato può essere trasferito in un'altra sede o a svolgere altre funzioni solo con il suo consenso, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Tale provvedimento è adottato all'esito di una procedura concorsuale fra gli aspiranti che si apre con la pubblicazione delle sedi vacanti e la predisposizione di una graduatoria che tiene conto dell'anzianità, dei motivi di famiglia o di salute e delle attitudini (la disciplina di settore è contenuta in apposita circolare adottata dall'organo di autogoverno: circ. 30 novembre 1993, n. 15098, e succ. modif.).
Tassative sono le ipotesi in cui è eccezionalmente consentito un trasferimento d'ufficio.
In proposito, oltre a quella di prima assegnazione delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio, vanno segnalate le
ipotesi in cui il trasferimento d’ufficio è diretto a soddisfare,
d’autorità, l’interesse dell’amministrazione alla copertura di
determinati posti di organico: si pensi, in particolare, agli artt. 3
ss. l. 16 ottobre 1991, n. 321, e succ. modif., in tema di
trasferimento d’ufficio nelle sedi vacanti non richieste, come
pure all’art. 1 l. 4 maggio 1998, n. 133, relativo alla copertura
delle sedi disagiate, leggi entrambe modificate dal recente
decreto legge 143 del 2008.
È, altresì, previsto in capo al C.S.M. il potere di
trasferimento officioso dei magistrati, oltre che nel caso di
soppressione dell’ufficio di appartenenza del magistrato (art.2,
comma III, R.D.Lgs.511/46), “quando per qualsiasi causa
indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata,
svolgere le proprie funzioni con indipendenza ed imparzialità”
(art.2, comma II, R.D.Lgs.511/46); in questo caso la deroga al
principio di inamovibilità è giustificata dall’esigenza, ritenuta
prevalente, di assicurare ad un magistrato nella sede ove egli
svolge le sue funzioni l’esercizio indipendente ed imparziale
della giurisdizione, che sarebbe, invece, pregiudicato dalla
permanenza in quella sede.
È importante rilevare che per questo trasferimento
officioso rileva la sola situazione oggettiva dell’impedimento
all’esercizio delle funzioni in una determinata sede,
prescindendo da qualsiasi causa per cui sia ravvisabile una colpa
del magistrato.
Il trasferimento viene adottato all’esito di una procedura
amministrativa, che, pur originata da rapporti dei dirigenti degli uffici o da esposti dei cittadini, si sviluppa tutta all’interno del
C.S.M. e mette capo ad un provvedimento amministrativo che si
perfeziona definitivamente con l’assegnazione di una nuova sede
al magistrato; avverso tale provvedimento il magistrato potrà far
ricorso alla giustizia amministrativa.
La previsione di questo trasferimento per incompatibilità
ambientale incolpevole si differenzia sia dal trasferimento
d’ufficio, quale sanzione disciplinare, prevista dall’art.13,
comma 1, D.Lgs.109/2006, sia dalla misura cautelare e
provvisoria, prevista dall’art.13, comma 2, D.Lgs.109/2006
all’interno di un procedimento disciplinare a carico del
magistrato, quando sussistano gravi elementi di fondatezza
dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza.
Nel primo caso la sanzione consegue ad un accertamento
di responsabilità colpevole (e, quindi, che riconosce una colpa)
in sede disciplinare del magistrato a seguito di un procedimento
giurisdizionale a suo carico, che mette capo ad una sentenza
della sezione disciplinare del C.S.M., ricorribile alle Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione.
Nel secondo caso il trasferimento d’ufficio si struttura
quale vera e propria misura cautelare all’interno del
procedimento disciplinare a carico del magistrato, anticipatoria
di una futura condanna; la sua adozione è promossa dal
Procuratore generale della Corte di Cassazione e decisa, all’esito
di una procedura interinale, con ordinanza dalla sezione
disciplinare del C.S.M., ricorribile in Cassazione.
Imparzialità e precostituzione
L’ordinamento costituzionale appresta ulteriori garanzie
alla funzione giurisdizionale. In particolare, attraverso la
previsione del principio della precostituzione per legge del
giudice (art. 25 Cost.) si istituisce, da un lato, una riserva
assoluta di legge in materia di competenza del giudice, così
vietando anche che la competenza stessa possa essere
determinata da fonti secondarie o da atti non legislativi.
Dall’altro, si prescrive che l’individuazione del giudice
competente avvenga sulla base di regole precostituite rispetto
alla verificazione del fatto da giudicare, così impedendo che il
giudice possa essere individuato ex post. Con il principio del
giudice naturale precostituito per legge si assicura, nello stesso
tempo, l’imparzialità di chi esercita la funzione giurisdizionale.
La Costituzione garantisce la neutralità del giudice con le
norme che prevedono: a) il divieto di iniziativa processuale di
ufficio (art. 24 comma primo); b) la garanzia del giudice naturale
(art. 25 comma primo); c) il divieto di costituire giudici
straordinari o speciali (art. 102); d) la soggezione dei giudici alla
legge (art. 101 comma secondo). I principi contenuti in queste
disposizioni sono stati ulteriormente ribaditi e rafforzati dall’art.
6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, che l’Italia ha
recepito nel proprio ordinamento con l. 4 agosto 1955 n. 848 e
che sono stati alla base della modifica dell’art. 111 Cost.
effettuata con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. È
il caso di esaminarli brevemente.
Il divieto di iniziativa ufficiosa si ricava a contrario
dall’art. 24, il quale, invece, esprime nel suo tenore letterale il
fondamentale principio secondo il quale non è possibile porre ai
cittadini limitazioni od ostacoli alla loro difesa nel processo delle
posizioni sostanziali che l’ordinamento abbia loro riconosciute.
Infatti, se dal punto di vista positivo il rispetto delle situazioni
sostanziali riconosciute ai singoli rende impossibili limitazioni di
qualsiasi genere alla loro tutelabilità nel processo, dal punto di
vista negativo eguale rispetto impone che soltanto chi si afferma
portatore della situazione sostanziale possa decidere se ricorrere
o non alla tutela giurisdizionale.
Il Costituente, inoltre, ha avuto piena coscienza che il
giudice, per essere percepito come imparziale dalla collettività,
non poteva essere scelto dopo la nascita della controversia o
dell’affare giudiziario ovvero sulla base di criteri elaborati dopo
tale nascita. Sulla base di queste esigenze, il giudice imparziale è
colui che è scelto in virtù di criteri oggettivi preesistenti alla
nascita del processo, vale a dire il giudice naturale. Ciò, tuttavia,
non è sufficiente ad evitare ogni rischio, perché il legislatore
ordinario potrebbe eludere il principio con la creazione di giudici
ad hoc, ai quali i «criteri oggettivi preesistenti» affiderebbero la
competenza su determinate controversie. L’art. 25, comma
primo, va, sotto questo profilo, collegato all’art. 102, comma
secondo, che pone il divieto di giudici straordinari (la cui
istituzione avviene proprio in funzione di determinati processi).
Per quanto riguarda la soggezione del giudice soltanto alla
legge, va rilevato che il secondo comma dell’art. 101 consente
anch’esso una duplice lettura. Nella sua forma positiva, esso è in
funzione dell’esigenza di garantire l’autonomia e l’indipendenza
del giudice, che è reso immune dalle pressioni degli altri organi costituzionali e la cui unica soggezione è soltanto nei confronti
della legge. Guardata in controluce, questa garanzia si trasforma
in un limite, perché se è vero che i giudici sono soggetti soltanto
alla legge, è altrettanto vero che non possono oltrepassarla e che
nella legge essi devono ricercare e trovare il canone di
valutazione precostituito dei singoli casi concreti. A rafforzare
ulteriormente questo limite, l’art. 111, comma sesto, stabilisce
che i giudici devono espressamente motivare le ragioni delle loro
decisioni, così da consentirne il controllo non solo dei destinatari
diretti, ma dello stesso popolo nel cui nome la giustizia è
amministrata.
A corollario dei citati principi costituzionali è posta la
disciplina di ordinamento giudiziario relativa alla formazione
delle tabelle degli uffici giudiziari, diretta a disciplinare la
destinazione dei singoli magistrati e l’assegnazione degli affari
(cfr. artt. 7 ss. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; cfr., altresì, la
disciplina di settore introdotta dal C.S.M.: da ultimo, con
circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle degli uffici
giudicanti per il triennio 2009/2011, deliberata in data 17 luglio
2008).
Non contraddicono i principi di imparzialità e
precostituzione gli istituti dell’applicazione (cfr., in particolare,
l’art. 110 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché la disciplina di
dettaglio contenuta nella sopra indicata circolare del C.S.M.) e
della supplenza (cfr., in particolare, gli artt. 97, 104, 108 e 109
r.d. n. 12/41, nonché la disciplina di dettaglio contenuta nella
sopra indicata circolare del C.S.M.), mediante i quali si mira a
sopperire ad eventuali carenze degli uffici giudiziari attraverso l’utilizzo di altri magistrati ordinariamente in servizio presso altri
uffici o nello stesso ufficio ma adibiti a diverse funzioni. Sotto
questo profilo, anzi, va segnalata la L. 4 maggio 1998, n. 133
che, nell’introdurre misure per il miglioramento del servizio
giustizia, ha introdotto le c.d. «tabelle infradistrettuali» degli
uffici giudiziari. Dette tabelle non si sostituiscono a quelle
ordinariamente previste nei singoli uffici (cfr. art. 7-bis r.d. n.
12/41), ma vi si aggiungono in modo da consentire un più duttile
ed esteso utilizzo dei magistrati presso più uffici giudiziari
(quelli «accorpati» nell’ambito dello stesso distretto), anche
attraverso il ricorso agli istituti, parimenti innovativi, della «coassegnazione» dello stesso magistrato a più uffici giudiziari e
della «supplenza infradistrettuale» (cfr. art. 6 l. cit.). Trattasi di
istituti fortemente assimilabili a quelli, già menzionati,
dell’applicazione e della supplenza, mediante i quali il
legislatore mira a costruire un sistema ancora più efficiente per
sopperire alle non infrequenti carenze degli organici e/o agli
impedimenti dei magistrati titolari, ampliando, quantitativamente
e qualitativamente, le possibilità di utilizzo del personale
magistratuale presente in organico.
Sempre nella prospettiva di porre rimedio ai disagi
organizzativi degli uffici giudiziari conseguenti ad assenze
temporanee di magistrati, la legge 13 febbraio 2001, n. 48 ha
istituito presso ogni corte di appello la pianta organica dei
magistrati distrettuali, da destinare alla sostituzione dei
magistrati del distretto nei casi di assenza dall’ufficio. I casi in
cui è consentita l’utilizzazione del magistrato distrettuale sono
quelli di assenza: a) per aspettativa per malattia o per altra causa;
b) per astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per
gravidanza o maternità oppure per le altre ipotesi disciplinate
dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (recante norme per il sostegno
della maternità e della paternità); c) per tramutamento ad altro
ufficio non contestuale all’esecuzione del provvedimento di
trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; d)
per sospensione cautelare dal servizio in pendenza di
procedimento penale o disciplinare; e) per esonero dalle funzioni
giudiziarie in occasione della partecipazione alla commissione
esaminatrice del concorso per magistrato ordinario.
La consistenza numerica della pianta organica dei
magistrati distrettuali è determinata con decreto del Ministro
della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
in relazione alle medie statistiche delle assenze per distretto nel
triennio precedente all’entrata in vigore della legge ed è soggetta
a revisione biennale sempre in base alle medie statistiche delle
assenze del biennio precedente.
Obbligatorietà dell'azione penale
La garanzia di indipendenza del pubblico ministero è assicurata anche attraverso la previsione dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.). Tale principio va inteso nel senso che, acquisita la notizia di reato, il pubblico ministero è tenuto a svolgere indagini e ha l'obbligo di sottoporre alla valutazione del giudice l'esito delle indagini stesse formulando le relative richieste. Ciò sia nel caso in cui intenda richiedere l'archiviazione, ritenuta l'infondatezza della notizia di reato, sia nel caso in cui ritenga di procedere a carico di un determinato soggetto in ordine ad una specifica ipotesi di reato.
Come si è accennato, l'obbligatorietà dell'azione penale concorre a garantire, non solo l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio della propria funzione, ma anche l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale.