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| IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
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L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
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| LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO |
Le disposizioni di cui al capo IV del d.lgs n. 160/06,
emesso in attuazione della legge delega 150/05, successivamente
modificate dalla legge 2007 n. 111/07, hanno introdotto alcuni
rilevanti divieti al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa.
Prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al
capo V del d.lgs n. 160/06 non vi erano ostacoli al passaggio
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, per consentire il
quale era sufficiente, ai sensi dell’art. 190 R.D. 12/1941, un
parere attitudinale formulato dal Consiglio giudiziario del
distretto di appartenenza. Nel 2003 una circolare del Consiglio
Superiore della Magistratura (Circolare n. P-5157/2003 del 14
marzo 2003 - Deliberazione 13 marzo 2003) aveva
regolamentato le modalità di formulazione del parere e previsto
incompatibilità al passaggio dalle funzioni requirenti a quelle
giudicanti penali nell’ambito dello stesso circondario.
Al momento dell’accesso in magistratura, inoltre,
potevano essere indifferentemente conferite al magistrato di
prima nomina le funzioni giudicanti o quelle requirenti.
A seguito della recente riforma ordinamentale, le funzioni
requirenti di primo grado possono essere conferite solo a
magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione dip professionalità, vale a dire dopo quattro anni dalla nomina.
La riforma ha, peraltro, limitato il passaggio delle
funzioni sotto un profilo oggettivo, vietandolo nei seguenti casi:
a) all’interno dello stesso distretto2; b) all’interno di altri distretti
della stessa regione; c) all’interno del distretto di corte di
appello determinato per legge come competente ad accertare la
responsabilità penale dei magistrati del distretto nel quale il
magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni.
Sotto il profilo soggettivo, è indicato il limite massimo di
quattro passaggi nel corso della complessiva carriera del
magistrato, unitamente alla previsione di un periodo di
permanenza minima nelle funzioni pari a cinque anni.
Ai fini del passaggio è richiesto: a) la partecipazione ad
un corso di qualificazione professionale; b) la formulazione da
parte del Consiglio superiore della magistratura, previo parere
del consiglio giudiziario di un giudizio di idoneità allo
svolgimento delle diverse funzioni.
Il cambio di funzioni, purchè avvenga in un diverso
circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di
provenienza, è possibile anche nel medesimo distretto nel caso
in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti
abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente
civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il
passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del
lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano
posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili
o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere
destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura
civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di
funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere
destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura
penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento
di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può
realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa
provincia rispetto a quelli di provenienza.
Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in
un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.
La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro,
del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti, deve
essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal
Consiglio superiore della magistratura e nel relativo
provvedimento di trasferimento.