<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Funzionamento del CSM
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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Attribuzioni
Composizione
La posizione costituzionale
Attività paranormativa
I Consigli Giudiziari

L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Il concorso
La nomina diretta
LA CARRIERA DEI MAGISTRATI ORDINARI
Le valutazioni di professionalità
Il passaggio di funzioni
I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
La temporaneità degli incarichi direttivi
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA
L'organizzazione degli uffici di Procura
LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI
L’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura
La Scuola Superiore della Magistratura
LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO
Gli illeciti disciplinari
Le sanzioni disciplinari
Il procedimento disciplinare
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO
LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO
IL PASSAGGIO DALLE FUNZIONI REQUIRENTI ALLE FUNZIONI GIUDICANTI E VICEVERSA

Le disposizioni di cui al capo IV del d.lgs n. 160/06, emesso in attuazione della legge delega 150/05, successivamente modificate dalla legge 2007 n. 111/07, hanno introdotto alcuni
rilevanti divieti al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
Prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al capo V del d.lgs n. 160/06 non vi erano ostacoli al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, per consentire il quale era sufficiente, ai sensi dell’art. 190 R.D. 12/1941, un parere attitudinale formulato dal Consiglio giudiziario del distretto di appartenenza. Nel 2003 una circolare del Consiglio Superiore della Magistratura (Circolare n. P-5157/2003 del 14 marzo 2003 - Deliberazione 13 marzo 2003) aveva regolamentato le modalità di formulazione del parere e previsto incompatibilità al passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti penali nell’ambito dello stesso circondario.
Al momento dell’accesso in magistratura, inoltre, potevano essere indifferentemente conferite al magistrato di prima nomina le funzioni giudicanti o quelle requirenti.
A seguito della recente riforma ordinamentale, le funzioni requirenti di primo grado possono essere conferite solo a magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione dip professionalità, vale a dire dopo quattro anni dalla nomina.
La riforma ha, peraltro, limitato il passaggio delle funzioni sotto un profilo oggettivo, vietandolo nei seguenti casi: a) all’interno dello stesso distretto2; b) all’interno di altri distretti della stessa regione; c) all’interno del distretto di corte di appello determinato per legge come competente ad accertare la responsabilità penale dei magistrati del distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni.
Sotto il profilo soggettivo, è indicato il limite massimo di quattro passaggi nel corso della complessiva carriera del magistrato, unitamente alla previsione di un periodo di permanenza minima nelle funzioni pari a cinque anni.
Ai fini del passaggio è richiesto: a) la partecipazione ad un corso di qualificazione professionale; b) la formulazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario di un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni.
Il cambio di funzioni, purchè avvenga in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza, è possibile anche nel medesimo distretto nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il
passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza.
Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.
La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti, deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal
Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.