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| IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
| Attribuzioni |
| Composizione |
| La posizione costituzionale |
| Attività paranormativa |
| I Consigli Giudiziari |
L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
| Il concorso |
| La nomina diretta |
| LA CARRIERA DEI MAGISTRATI ORDINARI |
| Le valutazioni di professionalità |
| Il passaggio di funzioni |
| I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI |
| La temporaneità degli incarichi direttivi |
| L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA |
| L'organizzazione degli uffici di Procura |
| LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI |
| L’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura |
| La Scuola Superiore della Magistratura |
| LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO |
| Gli illeciti disciplinari |
| Le sanzioni disciplinari |
| Il procedimento disciplinare |
| LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO |
| LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO |
Il Presidente della Corte di cassazione, il Procuratore
generale presso la Corte medesima e i magistrati dirigenti degli
uffici giudiziari di primo e secondo grado, giudicanti e
requirenti, provvedono alla direzione degli uffici, svolgendo
compiti di «amministrazione della Giurisdizione» nel rispetto
delle direttive consiliari, nonché «funzioni amministrative»
strumentali rispetto all’esercizio di quelle giudiziarie.
Il conferimento degli uffici direttivi è deliberato dal
C.S.M., previo concerto con il Ministro della giustizia (cfr. art.
11 l. 24 marzo 1958, n. 195; art. 22 reg. int. C.S.M.). I criteri in
base ai quali sono scelti i dirigenti sono le attitudini ed il merito,
opportunamente integrati tra loro, nonchè l’anzianità, oggi dalla
riforma ordinamentale trasformata sostanzialmente da criterio di
valutazione a criterio di legittimazione per concorrere a
determinati posti direttivi.
La valutazione comparativa degli aspiranti è finalizzata a
selezionale per l’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo, con
riguardo alle esigenze di funzionalità dell’ufficio ed,
eventualmente, a particolari profili ambientali (cfr. circolare
C.S.M. n. 13000 del 7 luglio 1999 e ss. modifiche).
Per il conferimento degli uffici di vertice della Corte di
Cassazione e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la
procedura di valutazione comparativa è circoscritta ai magistrati
che, negli ultimi quindici anni, siano stati titolari di uffici
direttivi superiori per almeno due anni, che abbiano esercitato
funzioni di legittimità per almeno quattro anni e che, interpellati
dal C.S.M., abbiano manifestato la loro disponibilità (cfr.
circolare n. 13000 del 7 luglio 1999, come integrata dalla
delibera del 7 marzo 2001).
La temporaneità degli incarichi direttivi
La legge di riforma dell’ordinamento giudiziario ha
introdotto la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.
Le funzioni direttive e semidirettive hanno ora natura
temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al
termine dei quali il magistrato può essere confermato, per altri
quattro anni solo a seguito di valutazione positiva da parte del
Consiglio superiore della magistratura circa l’attività svolta. In
caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a
concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per almeno
cinque anni.
Alla scadenza del termine il magistrato che ha esercitato
funzioni direttive é assegnato alle funzioni non direttive nel
medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la
prima vacanza.
Le funzioni direttive e semidirettive possono essere
conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno
quattro anni di servizio prima della data di collocamento. In
Italia il collocamento in pensione è previsto all’età di 70
prorogabile a 75 su richiesta del magistrato da formularsi sei
mesi prima del compimento dei 70 anni.