Il decreto legislativo n. 109/2006 relativo alla “Disciplina
degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e
della procedura per la loro applicazione” modifica in modo
significativo il sistema precedente, inserendosi nell’ambito della
riforma globale dell’ordinamento giudiziario approvata con la
legge delega n. 150 del 2005. Il primo capo del decreto
legislativo si distingue in due sezioni, una dedicata agli illeciti
disciplinari dei magistrati e l’altra dedicata alle sanzioni
disciplinari.
Gli illeciti disciplinari sono distinti in due categorie, da un
lato le ipotesi di illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie e dall’altro le ipotesi di illeciti commessi fuori
dell’esercizio delle funzioni. La disciplina sostanziale è
improntata ad una tendenziale tipizzazione degli illeciti
disciplinari dei magistrati, sia per le condotte inerenti l’esercizio
delle funzioni giudiziarie che per quelle estranee ad esse, senza
la previsione di norme di chiusura.
Il primo articolo del citato decreto legislativo è dedicato ai“doveri del magistrato” e prevede una elencazione dettagliata dei
doveri fondamentali cui devono attenersi i magistrati
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Si tratta di principi e
valori deontologici essenziali per chi esercita la funzione
giudiziaria e ricalca doveri ampiamente riconosciuti
nell’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale.
Vengono quindi richiamati il dovere di imparzialità,
correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio nonché di
rispetto della dignità della persona come principi fondamentali
da osservare nell’esercizio delle funzioni di magistrato.
L’art. 2 del decreto legislativo contiene un dettagliato
elenco tassativo di ipotesi di illeciti disciplinari nell’esercizio
delle funzioni, mentre l’art. 3 prevede una serie di condotte
tenute fuori dell’esercizio delle funzioni che possono dar vita ad
un procedimento disciplinare.
Sulla premessa che non possono mai dar luogo a
responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme
di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, vengono
individuate 25 ipotesi che costituiscono fattispecie tipiche di
illecito commesso nell’esercizio delle funzioni; si indicano, a
mero titolo di esempio, i comportamenti che, violando i doveri
del magistrato, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad
una delle parti; ovvero l’omessa comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle
situazioni di incompatibilità parentale di cui agli artt. 18 e 19
dell’ordinamento giudiziario, nonché la consapevole
inosservanza dell’obbligo di astensione; così anche i
comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti
delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia
rapporti con il magistrato nell’ambito dell'ufficio giudiziario,
ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro
magistrato e nell’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da
parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze, ed
inoltre la grave violazione di legge determinata da ignoranza o
negligenza inescusabile ed il travisamento dei fatti determinato
da negligenza inescusabile; e numerose altre di altrettanto
rilievo.
L’art. 3 del decreto legislativo elenca 8 fattispecie relative
a condotte disciplinarmente rilevanti tenute fuori dell’esercizio
delle funzioni. Si segnalano, ad esempio, l'uso della qualità di
magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per
altri; il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o
di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a
questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale,
professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti
non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o
essere sottoposto a misura di prevenzione, salvo che sia
intervenuta riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti
consapevoli di affari con una di tali persone. Nonché l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura; ovvero
la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni ed
altresì l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa
a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di
soggetti operanti nel settore economico o finanziario che
possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque
compromettere l’immagine del magistrato.
L’art. 4 del decreto individua inoltre gli illeciti disciplinari
conseguenti al reato stabilendo una specie di automatismo fra i
fatti per i quali è intervenuta una condanna per delitto doloso e
l’azione disciplinare, mentre per i delitti colposi puniti con la
reclusione, occorre riscontrare il carattere di particolare gravità
per le modalità e le conseguenze del fatto.