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GLI ILLECITI DISCIPLINARI
Il decreto legislativo n. 109/2006 relativo alla “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione” modifica in modo significativo il sistema precedente, inserendosi nell’ambito della riforma globale dell’ordinamento giudiziario approvata con la legge delega n. 150 del 2005. Il primo capo del decreto legislativo si distingue in due sezioni, una dedicata agli illeciti disciplinari dei magistrati e l’altra dedicata alle sanzioni disciplinari.
Gli illeciti disciplinari sono distinti in due categorie, da un lato le ipotesi di illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e dall’altro le ipotesi di illeciti commessi fuori dell’esercizio delle funzioni. La disciplina sostanziale è improntata ad una tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati, sia per le condotte inerenti l’esercizio
delle funzioni giudiziarie che per quelle estranee ad esse, senza la previsione di norme di chiusura.
Il primo articolo del citato decreto legislativo è dedicato ai“doveri del magistrato” e prevede una elencazione dettagliata dei doveri fondamentali cui devono attenersi i magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Si tratta di principi e valori deontologici essenziali per chi esercita la funzione giudiziaria e ricalca doveri ampiamente riconosciuti nell’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale.
Vengono quindi richiamati il dovere di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio nonché di rispetto della dignità della persona come principi fondamentali
da osservare nell’esercizio delle funzioni di magistrato.
L’art. 2 del decreto legislativo contiene un dettagliato elenco tassativo di ipotesi di illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni, mentre l’art. 3 prevede una serie di condotte
tenute fuori dell’esercizio delle funzioni che possono dar vita ad un procedimento disciplinare.
Sulla premessa che non possono mai dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, vengono
individuate 25 ipotesi che costituiscono fattispecie tipiche di illecito commesso nell’esercizio delle funzioni; si indicano, a mero titolo di esempio, i comportamenti che, violando i doveri
del magistrato, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; ovvero l’omessa comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità parentale di cui agli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, nonché la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione; così anche i
comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato e nell’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze, ed inoltre la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile ed il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; e numerose altre di altrettanto
rilievo.
L’art. 3 del decreto legislativo elenca 8 fattispecie relative a condotte disciplinarmente rilevanti tenute fuori dell’esercizio delle funzioni. Si segnalano, ad esempio, l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto a misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone. Nonché l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura; ovvero la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni ed altresì l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato.
L’art. 4 del decreto individua inoltre gli illeciti disciplinari conseguenti al reato stabilendo una specie di automatismo fra i fatti per i quali è intervenuta una condanna per delitto doloso e l’azione disciplinare, mentre per i delitti colposi puniti con la reclusione, occorre riscontrare il carattere di particolare gravità per le modalità e le conseguenze del fatto.