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| IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
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| Composizione |
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| Attività paranormativa |
| I Consigli Giudiziari |
L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
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| Le valutazioni di professionalità |
| Il passaggio di funzioni |
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| La temporaneità degli incarichi direttivi |
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| L'organizzazione degli uffici di Procura |
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| L’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura |
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| LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO |
| Gli illeciti disciplinari |
| Le sanzioni disciplinari |
| Il procedimento disciplinare |
| LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO |
| LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO |
I Consigli Giudiziari si qualificano come organi
territoriali dell’autogoverno; la centralità dei Consigli
giudiziari nel sistema dell’autogoverno è stata chiaramente
affermata nella “Risoluzione sul decentramento dei Consigli
giudiziari”, approvata dal C.S.M. nella seduta del 20 ottobre
1999.
I Consigli giudiziari svolgono una attività consultiva nei
confronti del C.S.M., redigendo pareri relativi alla progressione
in carriera dei magistrati, al cambio di funzioni e ad altre
evenienze della vita professionale dei magistrati. Oltre a ciò, i
Consigli Giudiziari svolgono attività istruttoria nell’ambito dei
procedimenti relativi alla magistratura onoraria.
Si ritiene che il rapporto intercorrente tra i Consigli
giudiziari ed il C.S.M. sia caratterizzato dalla ausiliarità e dalla
subordinazione funzionale.
I Consigli Giudiziari sono oggi regolamentati dal D. Lgs.
27 gennaio 2006, n. 25, che - in attuazione della delega dettata
dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 25 luglio 2005 n. 150 - ne
disciplina, innovando la materia, la composizione, le competenze
e la durata in carica , al contempo istituendo il Consiglio
direttivo della Corte di Cassazione. La nuova normativa
sostituisce le previgenti disposizioni in materia, tanto è vero che
l’art. 18 del D.Lgs. n. 25 del 2006 abroga espressamente l’art. 6
del RDL n. 511/1946.
La riforma sviluppa una prospettiva di decentramento
volta a dare efficienza e celerità all’azione amministrativa,
così da garantire la migliore qualità del coordinamento
funzionale tra C.S.M. e Consigli giudiziari: gli organi di
autogoverno distrettuale, infatti, a più stretto contatto con le
variegate realtà locali, garantiscono una più adeguata
percezione delle situazioni sulle quali è chiamato a deliberare
l’organo centrale di autogoverno.
Il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello ne sono membri di diritto.
Con riguardo alla composizione dell’organo, va rilevata la
variabilità del numero dei componenti in ragione dell’organico
magistratuale del distretto.
Infatti, nei distretti con meno di 350 magistrati i consigli
giudiziari sono composti da sei magistrati eletti tra quelli in
servizio presso gli uffici giudiziari del distretto – quattro addetti
a funzioni giudicanti e due addetti a funzioni requirenti – nonché
da un professoreu universitario in materie giuridiche, designato
dal Consiglio Universitario Nazionale, e due avvocati, nominati
dal Consiglio Nazionale Forense.
Nei distretti con un numero di magistrati superiore ai 350
l’indicato rapporto diviene di dieci magistrati – sette addetti a
funzioni giudicanti e tre a quelle requirenti - e quattro
componenti laici, un professore e tre avvocati, nominati con le
medesime modalità sopra indicate.
L’introduzione nell’ordinamento giudiziario di un organo,
interno alla Corte di Cassazione, corrispondente ai Consigli
giudiziari presso la Corte d’Appello, è l’elemento di assoluta
novità del decreto delegato n. 25 del 2006.