<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Funzionamento del CSM
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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Attribuzioni
Composizione
La posizione costituzionale
Attività paranormativa
I Consigli Giudiziari

L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Il concorso
La nomina diretta
LA CARRIERA DEI MAGISTRATI ORDINARI
Le valutazioni di professionalità
Il passaggio di funzioni
I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
La temporaneità degli incarichi direttivi
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA
L'organizzazione degli uffici di Procura
LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI
L’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura
La Scuola Superiore della Magistratura
LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO
Gli illeciti disciplinari
Le sanzioni disciplinari
Il procedimento disciplinare
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO
LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO
I CONSIGLI GIUDIZIARI

I Consigli Giudiziari si qualificano come organi territoriali dell’autogoverno; la centralità dei Consigli giudiziari nel sistema dell’autogoverno è stata chiaramente affermata nella “Risoluzione sul decentramento dei Consigli giudiziari”, approvata dal C.S.M. nella seduta del 20 ottobre 1999.
I Consigli giudiziari svolgono una attività consultiva nei confronti del C.S.M., redigendo pareri relativi alla progressione in carriera dei magistrati, al cambio di funzioni e ad altre evenienze della vita professionale dei magistrati. Oltre a ciò, i Consigli Giudiziari svolgono attività istruttoria nell’ambito dei procedimenti relativi alla magistratura onoraria.
Si ritiene che il rapporto intercorrente tra i Consigli giudiziari ed il C.S.M. sia caratterizzato dalla ausiliarità e dalla subordinazione funzionale.
I Consigli Giudiziari sono oggi regolamentati dal D. Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, che - in attuazione della delega dettata dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 25 luglio 2005 n. 150 - ne
disciplina, innovando la materia, la composizione, le competenze e la durata in carica , al contempo istituendo il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. La nuova normativa
sostituisce le previgenti disposizioni in materia, tanto è vero che l’art. 18 del D.Lgs. n. 25 del 2006 abroga espressamente l’art. 6 del RDL n. 511/1946.
La riforma sviluppa una prospettiva di decentramento volta a dare efficienza e celerità all’azione amministrativa, così da garantire la migliore qualità del coordinamento funzionale tra C.S.M. e Consigli giudiziari: gli organi di autogoverno distrettuale, infatti, a più stretto contatto con le variegate realtà locali, garantiscono una più adeguata percezione delle situazioni sulle quali è chiamato a deliberare l’organo centrale di autogoverno.
Il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ne sono membri di diritto. Con riguardo alla composizione dell’organo, va rilevata la variabilità del numero dei componenti in ragione dell’organico magistratuale del distretto.
Infatti, nei distretti con meno di 350 magistrati i consigli giudiziari sono composti da sei magistrati eletti tra quelli in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto – quattro addetti
a funzioni giudicanti e due addetti a funzioni requirenti – nonché da un professoreu universitario in materie giuridiche, designato dal Consiglio Universitario Nazionale, e due avvocati, nominati dal Consiglio Nazionale Forense.
Nei distretti con un numero di magistrati superiore ai 350 l’indicato rapporto diviene di dieci magistrati – sette addetti a funzioni giudicanti e tre a quelle requirenti - e quattro componenti laici, un professore e tre avvocati, nominati con le medesime modalità sopra indicate.
L’introduzione nell’ordinamento giudiziario di un organo, interno alla Corte di Cassazione, corrispondente ai Consigli giudiziari presso la Corte d’Appello, è l’elemento di assoluta novità del decreto delegato n. 25 del 2006.