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| IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
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L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
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| LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO |
L’accesso alla magistratura professionale avviene per
concorso pubblico secondo la previsione dell’art.106, comma I,
Cost.; la disciplina dell’accesso alla magistratura professionale è
stata oggetto, soprattutto negli ultimi anni, di diversi interventi
legislativi, che da un lato volevano ridurre i tempi delle
procedure concorsuali e dall’altro miravano a Garantire una
maggiore qualificazione dei candidati al concorso, per la cui
partecipazione occorreva inizialmente solo la laurea in
giurisprudenza.
Il D.Lgs. 398/97 ha allora istituito presso le Università
delle Scuole di specializzazione per le professioni legali con lo
scopo di completare la formazione di coloro che, avendo
conseguito la laurea in giurisprudenza, intendessero
specificamente esercitare le professioni di Magistrato, avvocato e
notaio. Dette Scuole, la cui istituzione è effettivamente
intervenuta a partire dall’Anno accademico 2001-2002,
rilasciano al termine del corso di studi biennale un diploma che
costituisce requisito per l’ammissione al concorso in
magistratura ed hanno anche il dichiarato scopo di promuovere
una formazione comune tra i soggetti destinati ad interagire nella
futura esplicazione delle anzidette attività professionali.
L’accesso in magistratura è oggi regolamentato dal capo I
del D.Lgs. 160/2006, il quale disciplina i requisiti per
l’ammissione al concorso, la fase iniziale della presentazione
della domanda, la composizione e le funzioni della commissione
di concorso, lo svolgimento delle prove scritte e orali, le
modalità di svolgimento dei lavori della commissione. Il
concorso risulta così strutturato sulla falsariga di un concorso di
secondo grado.
La legge prevede, invero, determinati requisiti per
l’ammissione al concorso, così da assicurare la qualificazione
tecnica dei candidati e la conseguente diminuzione del numero
dei concorrenti. Alle prove scritte sono ammessi, infatti, coloro
che hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza ed il
diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per le
Professioni Legali. Inoltre sono ammessi al concorso: i
magistrati amministrativi e contabili; i dipendenti dello Stato che
abbiano maturato determinate qualifiche ed almeno cinque anni
di anzianità; i docenti universitari; i dipendenti della pubblica
amministrazione in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza con almeno cinque anni di anzianità; gli avvocati
iscritti all’albo che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; i
magistrati onorari con almeno sei anni di servizio senza
demerito; i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito il
dottorato di ricerca in materia giuridiche, ovvero un diploma di
specializzazione presso Scuole di perfezionamento post lauream.
Si segnala che, in considerazione della crescente
importanza della formazione europea dei magistrati, tra le
materie oggetto della prova orale, oltre al diritto comunitario è
stata inserita la materia del diritto internazionale, con specifico
riferimento sia al settore pubblico che a quello privato.
I vincitori del concorso vengono nominati magistrato
ordinario; la riforma ha eliminato la denominazione di <uditore
giudiziario>, che costituiva la prima qualifica professionale della
magistratura.
I predetti magistrati devono svolgere un periodo di
tirocinio, della durata complessiva di diciotto mesi. Le modalità
di svolgimento del tirocinio prevedono la frequenza di corsi di
approfondimento teorico-pratico e sessioni presso uffici
giudiziari. I corsi teorici si terranno presso la Scuola superiore
della magistratura, ente istituito dalla recente riforma
dell’ordinamento.
Il magistrato in tirocinio non esercita funzioni giudiziarie.
All’esito del tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura
opera la valutazione relativa all’idoneità del magistrato rispetto
al conferimento delle funzioni giudiziarie.
Il C.S.M., se il giudizio è positivo, delibera il
conferimento delle funzioni giurisdizionali. Sul punto, si segnala
che la riforma recentemente approvata prevede che i magistrati
ordinari, al termine del tirocinio, non possono essere destinati a
svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali
ovvero di giudice per le indagini preliminari e di giudice
dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della
prima valutazione di professionalità, che interviene dopo quattro
anni dalla data di nomina.
In caso di valutazione negativa il magistrato ordinario è
ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un
anno. L’eventuale seconda valutazione negativa determina la
cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in
tirocinio.