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| IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
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Le nuove norme in materia di organizzazione degli uffici
del Pubblico Ministero, dettate dal D.Lgs. 106/2008, individuano
il Procuratore della Repubblica quale titolare esclusivo
dell’azione penale. Tale scelta organizzativa, nel delineare il
ruolo del Procuratore della Repubblica, ne accentua il carattere
gerarchico. In tal modo il legislatore ha perseguito lo scopo di
dare piena uniformità ed effettività all’obbligo di esercizio
dell’azione penale, stabilito dalla Costituzione.
Sul piano organizzativo il Procuratore ha la possibilità di
designare un vicario, tra i procuratori aggiunti dell’ufficio, per i
casi di sua assenza o impedimento.
Il Procuratore può delegare ad uno o più procuratori
aggiunti ovvero ad uno o più magistrati dell’Ufficio la cura di
specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree
omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività
dell’ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.
Il Procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo
dell’azione penale, la esercita personalmente ovvero mediante
l’assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio. Al Procuratore
della Repubblica è rimesso il potere-dovere di determinare i
criteri generali di organizzazione dell’Ufficio, di stabilire gruppi
di lavoro, eventualmente coordinati da un Procuratore Aggiunto
o da altro magistrato dell’Ufficio, di individuare tipologie di reati
per i quali i meccanismi di assegnazione degli affari possano
essere automatici.
Il ruolo del singolo sostituto procuratore appare
comunque rafforzato. La legge garantisce infatti un certo
margine di autonomia al singolo sostituto, rispetto alla gestione
dell’affare assegnato dal dirigente.
In determinati casi il Procuratore può disporre la revoca
della assegnazione del rocedimento; il sostituto può allora
presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica.
E’ stata esclusa la possibilità di conseguenze di natura
disciplinare a carico del sostituto per effetto del provvedimento
di revoca dell’assegnazione di un procedimento.
La legge assegna al Procuratore specifiche competenze in
materia di provvedimenti giudiziari che limitano la libertà
personale dei cittadini o che incidono su diritti di proprietà.
I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti
personalmente dal Procuratore della Repubblica, ovvero da un
magistrato dell’ufficio appositamente delegato. E’ fatto divieto ai
magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare
dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, circa
l’attività giudiziaria dell’ufficio.
Il testo di legge non prevede che il progetto organizzativo
predisposto dal Procuratore della Repubblica debba essere
approvato dal Consiglio superiore della magistratura: è
comunque previsto che il Procuratore trasmetta i provvedimenti
organizzativi all’Organo di autogoverno centrale. La normazione
sia primaria sia secondaria prevede, in ogni caso, che alla
scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni
direttive il Procuratore della Repubblica sia sottoposto a
valutazione per l’eventuale conferma nell’incarico, valutazione
nell’ambito della quale il C.S.M. ha modo di verificare la
conformità del programma organizzativo ai principi che devono
informare l’attività giudiziaria requirente.