<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Funzionamento del CSM
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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Attribuzioni
Composizione
La posizione costituzionale
Attività paranormativa
I Consigli Giudiziari

L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Il concorso
La nomina diretta
LA CARRIERA DEI MAGISTRATI ORDINARI
Le valutazioni di professionalità
Il passaggio di funzioni
I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
La temporaneità degli incarichi direttivi
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA
L'organizzazione degli uffici di Procura
LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI
L’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura
La Scuola Superiore della Magistratura
LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO
Gli illeciti disciplinari
Le sanzioni disciplinari
Il procedimento disciplinare
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO
LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO
LA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Il d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 ha istituito la Scuola superiore della magistratura, che ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati, ed è distinto sul piano strutturale e funzionale dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Le sedi della Scuola sono tre da fissarsi con decreto con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’organizzazione della Scuola é disciplinata dallo statuto e dai regolamenti che la scuola stessa emana.
Gli organi della Scuola sono: il comitato direttivo, il presidente e il segretario generale.
Il comitato direttivo é composto da dodici membri; di tali membri sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Il Consiglio superiore della magistratura, nomina sei magistrati ed un professore universitario; il Ministro della giustizia designa un magistrato, due professori universitari e due avvocati. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati.
Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari – che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità - ovvero tra i dirigenti di prima fascia. Il segretario generale dura in carica cinque anni, nel corso dei quali, se magistrato, é collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.
La Scuola é preposta alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari e dei magistrati onorari nonché alla formazione di magistrati stranieri in Italia o
partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della rete di formazione giudiziaria europea. Essa collabora, su richiesta della competente autorità di Governo, alle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi.
Nell’elaborazione delle attività didattiche annuali, la Scuola Superiore deve tenere conto delle linee programmatiche sulla formazione elaborate dal C.S.M. e dal Ministro della Giustizia nonché delle proposte pervenute dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio niversitario Nazionale.
I corsi organizzati dalla scuola sono finalizzati alla formazione e all’aggiornamento professionale; al passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa; ed allo
svolgimento delle funzioni direttive.
I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell’albo esistente presso la Scuola.
L’albo é aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del
giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso. I corsi sono teorici e pratici.
Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi organizzati dalla scuola di preparazione giuridica e di aggiornamento, secondo le modalità indicate nel Regolamento della Scuola.
La formazione iniziale è rivolta ai magistrati ordinari in tirocinio, in relazione ai quali la scuola è tenuta ad organizzare corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate
dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l’assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.
In riferimento alla formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio, il comitato direttivo è competente ad approvare il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza di ciascuno di essi.
Al termine del tirocinio il comitato direttivo redige una relazione di sintesi in relazione a ciascun magistrato. Il Consiglio superiore della magistratura formula il giudizio di idoneità al
conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all’esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.
Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola
della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella
competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
L’eventuale seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio.
Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta all’anno a sessioni di formazione professionale.