%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
| IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
| Attribuzioni |
| Composizione |
| La posizione costituzionale |
| Attività paranormativa |
| I Consigli Giudiziari |
L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
| Il concorso |
| La nomina diretta |
| LA CARRIERA DEI MAGISTRATI ORDINARI |
| Le valutazioni di professionalità |
| Il passaggio di funzioni |
| I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI |
| La temporaneità degli incarichi direttivi |
| L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA |
| L'organizzazione degli uffici di Procura |
| LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI |
| L’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura |
| La Scuola Superiore della Magistratura |
| LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO |
| Gli illeciti disciplinari |
| Le sanzioni disciplinari |
| Il procedimento disciplinare |
| LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO |
| LA RESPONSABILITA' PENALE DEL MAGISTRATO |
Il d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 ha istituito la Scuola
superiore della magistratura, che ha competenza in via
esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei
magistrati, ed è distinto sul piano strutturale e funzionale dal
Consiglio Superiore della Magistratura.
Le sedi della Scuola sono tre da fissarsi con decreto con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
L’organizzazione della Scuola é disciplinata dallo statuto
e dai regolamenti che la scuola stessa emana.
Gli organi della Scuola sono: il comitato direttivo, il
presidente e il segretario generale.
Il comitato direttivo é composto da dodici membri; di tali
membri sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che
abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalità, tre fra professori universitari, anche in
quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la
professione per almeno dieci anni. Il Consiglio superiore della
magistratura, nomina sei magistrati ed un professore
universitario; il Ministro della giustizia designa un magistrato,
due professori universitari e due avvocati. I componenti del
comitato direttivo durano in carica quattro anni e non possono
essere immediatamente rinnovati.
Il comitato direttivo nomina il segretario generale,
scegliendolo tra i magistrati ordinari – che abbiano conseguito
almeno la quarta valutazione di professionalità - ovvero tra i
dirigenti di prima fascia. Il segretario generale dura in carica
cinque anni, nel corso dei quali, se magistrato, é collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura.
La Scuola é preposta alla formazione e all’aggiornamento
professionale dei magistrati ordinari e dei magistrati onorari
nonché alla formazione di magistrati stranieri in Italia o
partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito
della rete di formazione giudiziaria europea. Essa collabora, su
richiesta della competente autorità di Governo, alle attività
dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio
giustizia in altri Paesi.
Nell’elaborazione delle attività didattiche annuali, la
Scuola Superiore deve tenere conto delle linee programmatiche
sulla formazione elaborate dal C.S.M. e dal Ministro della
Giustizia nonché delle proposte pervenute dal Consiglio
Nazionale Forense e dal Consiglio niversitario Nazionale.
I corsi organizzati dalla scuola sono finalizzati alla
formazione e all’aggiornamento professionale; al passaggio dalla
funzione giudicante a quella requirente e viceversa; ed allo
svolgimento delle funzioni direttive.
I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si
svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza
di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e
professionalità, individuati nell’albo esistente presso la Scuola.
L’albo é aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base
alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla
valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del
giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al
corso. I corsi sono teorici e pratici.
Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di
partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi
organizzati dalla scuola di preparazione giuridica e di
aggiornamento, secondo le modalità indicate nel Regolamento
della Scuola.
La formazione iniziale è rivolta ai magistrati ordinari in
tirocinio, in relazione ai quali la scuola è tenuta ad organizzare
corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate
dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono tenuti da
docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal
comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo
culturale e scientifico.
Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche
l’assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.
In riferimento alla formazione iniziale dei magistrati
ordinari in tirocinio, il comitato direttivo è competente ad
approvare il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici
giudiziari del capoluogo del distretto di residenza di ciascuno di
essi.
Al termine del tirocinio il comitato direttivo redige una
relazione di sintesi in relazione a ciascun magistrato. Il Consiglio
superiore della magistratura formula il giudizio di idoneità al
conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle
relazioni redatte all’esito delle sessioni trasmesse dal comitato
direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del
parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante
ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il
giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico
riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle
funzioni giudicanti o requirenti.
Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un
anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola
della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste
dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il
primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il
tribunale e consiste nella partecipazione all'attività
giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella
competenza del tribunale in composizione collegiale e
monocratica, compresa la partecipazione alla camera di
consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in
tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi
settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto
presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo
periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio
corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato
ordinario in tirocinio.
L’eventuale seconda deliberazione negativa determina la
cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in
tirocinio.
Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle
funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una
volta all’anno a sessioni di formazione professionale.