<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Intervista V.P. Nicola Mancino

TERZA CONFERENZA DEI GIUDICI EUROPEI

26 e 27 marzo 2007

 

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Intervista al Vice Presidente
 del Consiglio Superiore della Magistratura
NICOLA MANCINO

di Roberto Tumbarello

La Conferenza che si apre a Roma il prossimo 26 marzo ha fra i suoi compiti l’approfondimento della riflessione sull’esistenza, la struttura e il ruolo dei Consigli di Giustizia dei Paesi Membri del Consiglio d’Europa, al fine di armonizzarne i compiti e il funzionamento. Ci vuole illustrare, signor Vice Presidente, le caratteristiche istituzionali del Consiglio Superiore della Magistratura italiano?
La caratteristica fondamentale del Consiglio Superiore della Magistratura è il suo rilievo costituzionale, che deriva dall’art. 104 della Costituzione italiana, nel quale si stabilisce al 1° comma che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”; e dal successivo art. 105 che recita: “Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.
La rilevanza costituzionale del Consiglio è data anche dal fatto che il suo Presidente è il Capo dello Stato, mentre lo stretto collegamento con la giurisdizione deriva dalla presenza, nel Consiglio, come membri di diritto, del Primo Presidente e del Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione. I due magistrati più alti in carica dell’ordinamento italiano partecipano regolarmente alle Assemblee plenarie del Consiglio e al Comitato di Presidenza da me presieduto; in qualità di Vice Presidente a me spetta di coordinare l’intera attività istituzionale, di formulare l’ordine del giorno dei lavori assicurandone lo svolgimento. Presiedo anche la Sezione Disciplinare, e svolgo questa attività in stretto collegamento con il Presidente della Repubblica.
Come è composto il Consiglio Superiore della Magistratura e quali sono le sue competenze?
Intanto vorrei rilevare che la legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura è stata approvata dal Parlamento nel 1958, cioè dieci anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione; il che testimonia quanto meno di una difficoltà legislativa a recepire nell’ordinamento la norma costituzionale. Ciò, ritengo, perchè si trattava di dare attuazione concreta ai principi di autonomia e di indipendenza della magistratura di fronte ad ogni altro potere. La legge istitutiva è stata successivamente modificata nel 2002 ed attualmente alcuni poteri del Consiglio Superiore vengono rimessi in gioco dalle nuove norme sull’ordinamento giudiziario approvate dal Governo e che hanno appena iniziato il loro iter parlamentare.
Detto questo, secondo la normativa in vigore, il Consiglio è composto, oltre che dai già citati membri di diritto, da ventiquattro componenti elettivi, di cui otto di nomina parlamentare – tra questi viene scelto il Vice Presidente – e sedici eletti dai magistrati. Tale composizione “mista”, garantisce un aggancio solido dell’organismo con l’intero corpo giudiziario ma anche con il Parlamento, l’Avvocatura, la scienza giuridica, in quanto i componenti cosiddetti “laici” sono scelti appunto fra tali categorie.
Le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura discendono dall’essere, questa Istituzione, un organo unitario, garante dell’autonomia di tutti gli appartenenti all’ordine giudiziario, siano essi giudici o magistrati del pubblico ministero. Conseguentemente, al CSM sono assegnate tutte le deliberazioni che incidono sullo stato dei singoli magistrati: assunzioni, formazione, trasferimenti, promozioni, oltre alla competenza in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati. La Sezione Disciplinare, che ha natura di organo giurisdizionale, formula decisioni che sono impugnabili solo dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Infine, ma non da ultimo, il Consiglio indirizza al Governo e al Parlamento pareri sulle materie legislative che investono l’ordinamento giudiziario e in genere le tematiche di sua competenza. Dunque, ci occuperemo anche della riforma dell’ordinamento che sta per iniziare il suo iter parlamentare.
Al suo interno il Consiglio è articolato in dieci Commissioni referenti che curano l’istruttoria delle pratiche, ciascuna nelle materie di relativa competenza. Le Commissioni formulano proposte al Plenum, il quale delibera con la maggioranza dei voti validi emettendo provvedimenti, che sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.
Come si coordinano natura, struttura e competenze del Consiglio Superiore della Magistratura con quelle degli analoghi organismi presenti negli Stati membri del Consiglio d’Europa?
Com’è noto il panorama europeo in proposito è articolato, pur se devo dire che, anche grazie alle attività degli organi consultivi che il Consiglio d’Europa si è dato, è in atto una opportuna tendenza alla omogeneizzazione. In Europa vi sono Paesi, come l’Italia, ma anche la Spagna, la Svezia, la Danimarca, ove i Consigli di Giustizia sono dotati di poteri deliberativi simili a quelli che ho già indicato per il CSM italiano; in altri Stati, invece, i Consigli di Giustizia hanno unicamente potestà consultiva per la nomina dei magistrati e l’esercizio dell’azione disciplinare; infine vi sono ordinamenti in cui non esiste una istituzione assimilabile al Consiglio Superiore della Magistratura italiano, e in essi la gestione dell’ordine giudiziario è attribuita alle autorità di Governo politicamente responsabili. Ognuno, riferendosi alla propria realtà nazionale, potrà valutare pienamente la correttezza del panorama istituzionale che ho tracciato. Devo aggiungere, però, che una tendenza avvertibile nei Paesi europei che finora hanno affidato ad organi di derivazione governativa la gestione dell’ordine giudiziario, è quella di istituire organi autonomi a ciò preposti, che, pur facendo da collegamento fra la magistratura e gli altri poteri dello Stato, garantiscano completamente autonomia e indipendenza dei magistrati.
Fra i compiti della Terza Conferenza Europea dei Giudici è rilevante quello di contribuire alla elaborazione di un parere da indirizzare al Consiglio d’Europa sull’esistenza, la struttura e il ruolo dei Consigli di Giustizia. Quali sono i problemi connessi alla elaborazione di un documento comune su una materia così delicata?
Effettivamente, l’elaborazione di un “modello europeo” di Consiglio di Giustizia è un compito che può apparire arduo, tenendo conto che la situazione di partenza è quella, variamente articolata, che ho già sommariamente descritto, e che in ognuno degli Stati membri vi sono tendenze evolutive in atto. In effetti, la magistratura non è un corpo a sé stante nell’architettura istituzionale di uno Stato, ma vive in simbiosi con gli altri poteri, ne risente dialetticamente l’influenza, e continuamente tenta di aggiornarsi per corrispondere ad una sempre più esigente domanda di giustizia dei cittadini.
Tenterei, per rispondere alla sua domanda, di delineare i caratteri problematici del “modello europeo”: la composizione dell’organo; la diversa attribuzione di poteri, in alcuni casi meramente consultivi, in altri deliberativi; l’autonomia anche finanziaria e gestionale, rispetto, per esempio, alle strutture ministeriali. Queste alcune delle problematiche di partenza sulle quali sarebbe opportuno trovare una convergenza.
Guardando invece al futuro credo di poter dire che il “modello europeo” di Consiglio di Giustizia potrà essere delineato in misura ottimale conformandosi agli obiettivi posti alla nostra attenzione dall’organizzazione del Consiglio d’Europa: tutelare al meglio i diritti dell’uomo, sviluppare la democrazia parlamentare e garantire il primato del diritto. Anche nel delicato settore della giurisdizione la tutela del cittadino e una rapida risposta alla domanda di giustizia saranno al tempo stesso l’obiettivo da raggiungere e il metro su cui misurare le proposte di riforma.
Mi auguro che la Conferenza di Roma possa segnare un passo significativo in questa direzione.