RACCOMANDAZIONE N. 12 DEL 1994
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
IN TEMA DI INDIPENDENZA, EFFICACIA E RUOLO DEI GIUDICI

(adottata dal Comitato dei Ministri il 13 ottobre 1994 alla 518^ riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell' articolo 15. b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Visto l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito citata come "la Convenzione ") che dispone che "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge";

Visti i Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'indipendenza della magistratura, deliberati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel novembre 1985;

Considerato il ruolo essenziale svolto dai giudici e dalle altre persone che esercitano funzioni giudiziarie nella salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Risoluti a promuovere l'indipendenza dei giudici onde rafforzare la preminenza del diritto negli Stati democratici;

Consapevoli della necessità di rafforzare la posizione ed i poteri giudiziari per realizzare un sistema giuridico efficace ed equo;

Coscienti dell'opportunità di assicurare che le responsabilità giudiziarie, che sono un insieme di doveri e poteri giudiziari volti a proteggere gli interessi di tutte le persone, siano debitamente esercitate;

Raccomanda ai governi degli Stati membri di adottare o di rafforzare tutte le misure necessarie per promuovere il ruolo dei giudici a livello individuale e della magistratura nel suo complesso e per migliorare la loro indipendenza ed efficacia, applicando, in particolare, i seguenti principi:

Campo di applicazione della raccomandazione

1. La presente raccomandazione è applicabile a tutte le persone che esercitano funzioni giudiziarie, compreso quelle aventi cognizione su questioni di diritto costituzionale, penale, civile, commerciale ed amministrativo.

2. I principi enunciati nella presente raccomandazione si applicano ai giudici non professionali e ad alle altre persone che esercitano funzioni giudiziarie, a meno che non risulti chiaramente dal contesto che essi si applicano soltanto ai giudici professionali, come nel caso dei principi in materia di retribuzione e carriera dei giudici.

Principio I - Principi generali in materia di indipendenza dei giudici

1. Dovranno essere assunte tutte le misure necessarie ai fini del rispetto, della salvaguardia e della promozione dell'indipendenza dei giudici.

2. In particolare, bisognerà approntare le seguenti misure:

a. L'indipendenza dei giudici dovrà essere garantita, conformemente alle disposizioni della Convenzione e ai principi costituzionali, per esempio inserendo disposizioni espresse a tale scopo nelle Costituzioni o negli altri testi legislativi, ovvero recependo le disposizioni della presente Raccomandazione nel diritto interno. Secondo le tradizioni giuridiche di ciascuno Stato, tali regole potranno, per esempio, prevedere quanto segue:

a.1 le decisioni dei giudici non dovranno essere suscettibili di revisione al di fuori delle procedure di impugnazione previste per legge;

a.2 la permanenza nelle funzioni dei giudici e la loro retribuzione dovranno essere garantite dalla legge;

a.3 nessun organo diverso dai tribunali stessi dovrà decidere della loro competenza, come definita dalla legge;

a.4 ad eccezione delle decisioni in materia di amnistia, grazia o misure simili, il governo o l'amministrazione non dovranno essere abilitati a prendere alcuna decisione che invalidi con effetto retroattivo le decisioni giudiziarie.

b. I poteri esecutivo e legislativo dovranno assicurare che i giudici siano indipendenti e che non siano adottate misure suscettibili di mettere in pericolo la loro indipendenza.

        c. Tutte le decisioni riguardo alla carriera professionale dei giudici dovranno basarsi su criteri obiettivi, e la selezione e la carriera dei giudici dovranno fondarsi sul merito, avendo riguardo alle loro qualificazioni, integrità, competenza ed efficacia. L'autorità competente in materia di selezione e di carriera dei giudici dovrà essere indipendente dal governo e dall'amministrazione. Per garantire la sua indipendenza, dovranno essere previste disposizioni per assicurare, per esempio, che i suoi componenti siano designati dall'ordine giudiziario e che l'autorità decida autonomamente sulle proprie norme di procedura.

Tuttavia, laddove la Costituzione, la legislazione o le tradizioni permettano al governo di intervenire nella nomina dei giudici, bisogna garantire che le procedure di designazione dei giudici siano nella prassi concreta trasparenti ed indipendenti e che le decisioni[2] non siano influenzate da motivi diversi da quelli connessi ai criteri oggettivi precedentemente menzionati. A titolo esemplificativo, potrà trattarsi di una o più delle garanzie seguenti:

I. un organismo speciale, indipendente e qualificato, abilitato ad esprimere al governo pareri che sono poi seguiti nella prassi; oppure

II. il diritto per l'individuo di impugnare la decisione dinanzi ad un'autorità indipendente; oppure

III. l'autorità abilitata ad assumere la decisione prevede salvaguardie contro le influenze indebite o abusive.

d. I giudici dovranno assumere le loro decisioni nella più ampia indipendenza e dovranno poter agire senza alcuna limitazione e senza essere destinatari di influenze, incitamenti, pressioni, minacce o interferenze indebite, diretti o indiretti, da qualsiasi parte o per qualsivoglia motivo. La legge dovrà prevedere sanzioni contro le persone che cerchino di influenzare i giudici in qualsiasi dei predetti modi. I giudici dovranno essere assolutamente liberi di statuire imparzialmente sugli affari pervenuti alla loro cognizione, secondo il loro intimo convincimento e la propria interpretazione dei fatti, nonché conformemente alle norme di legge vigenti. I giudici non dovranno essere obbligati a render conto del merito degli affari a qualsiasi estraneo all' ordine giudiziario.

e. L'assegnazione degli affari non dovrà essere influenzata dai desideri di alcuna parte in causa né di chiunque sia interessato alla decisione del caso. Tale assegnazione può, per esempio, essere fatta a sorte o a mezzo di un riparto automatico secondo l'ordine alfabetico o un sistema simile.

f. Un giudice non può essere privato della cognizione di un affare senza giusto motivo, quale una malattia grave o l'esistenza di un interesse personale in conflitto. I presupposti e le procedure di scardinamento dovranno essere previste dalla legge e non dovranno essere influenzati da alcun interesse del governo o dell'amministrazione. Una decisione volta a scardinare un affare da un giudice dovrà essere presa da un'autorità che gode della stessa indipendenza giudiziaria dei giudici.

3. I giudici, siano essi stati nominati o eletti, sono inamovibili sino al raggiungimento dell' età della pensione obbligatoria o alla scadenza del loro mandato. 

Principio II - L' autorità dei giudici 

1. Tutte le persone interessate ad un affare, compresi gli organi dello Stato o i loro rappresentanti, dovranno essere soggette all' autorità del giudice.

2. I giudici dovranno disporre di poteri sufficienti ed essere in grado di esercitarli per svolgere le loro funzioni, per preservare la loro autorità e la dignità del tribunale.

Principio III - Condizioni di lavoro adeguate

1. Al fine di creare condizioni di lavoro adeguate per permettere ai giudici di lavorare efficacemente bisognerà, in particolare:

a. reclutare giudici a sufficienza e permettere ad essi di acquisire ogni formazione necessaria, ad esempio una formazione pratica nei tribunali e, se possibile, presso altre autorità ed enti, prima della loro nomina e durante la loro carriera. Tale formazione dovrà essere gratuita per il giudice e, in particolare, interessare la legislazione recente e la giurisprudenza. Se del caso, la formazione dovrà includere visite di studio presso le autorità e le corti europee e straniere;

b. assicurare che lo status e la retribuzione dei giudici siano commisurati alla dignità della loro professione e al carico di responsabilità che assumono;

c. prevedere una struttura di carriera ben definita al fine di reclutare e conservare giudici competenti;

d. mettere a disposizione dei giudici personale ausiliario ed apparecchiature adeguati, in particolare materiale di automazione d'ufficio ed attrezzature per l'elaborazione dei dati, affinché i giudici possano agire efficacemente e senza ritardo ingiustificato;

e. assumere le iniziative idonee per assegnare i compiti non giudiziari ad altre persone, conformemente alla Raccomandazione no. R (86) 12 concernente le misure volte a prevenire e ridurre il sovraccarico di lavoro dei tribunali.

2. Dovranno essere assunte tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei giudici, in particolare assicurando la presenza di addetti alla sicurezza nei locali dei tribunali e fornendo protezione di polizia ai giudici che possono diventare o sono vittime di minacce gravi.

Principio IV - Associazioni

I giudici dovranno essere liberi di formare associazioni che, da sole o in collegamento con un altro organismo, abbiano il compito di salvaguardare la loro indipendenza e di proteggere i loro interessi.

Principio V - Responsabilità giudiziarie

1. Nei processi i giudici hanno il dovere di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone.

2. I giudici hanno il dovere e dovranno essere dotati del potere di esercitare le loro responsabilità giudiziarie per assicurare che la legge sia applicata correttamente e che gli affari siano trattati equamente, efficacemente e celermente.

3. I giudici debbono in particolare assumere le seguenti responsabilità:

        a. agire in tutti gli affari nella più ampia indipendenza e liberi da qualsiasi influenza esterna;

        b. statuire sugli affari in modo imparziale in conformità con la propria valutazione dei fatti e della propria interpretazione della legge, assicurare che tutte le parti siano sentite in maniera equa e che i diritti processuali delle parti siano rispettati in conformità alle disposizioni della Convenzione;

c. astenersi dal giudicare un affare o rinunciare ad agire in presenza di giusti motivi ed unicamente in tale caso. Tali motivi dovranno essere definiti dalla legge e possono, per esempio, riferirsi a gravi problemi di salute, all'esistenza di un interesse personale in conflitto o all'interesse della giustizia;

d. se del caso, spiegare in maniera imparziale alle parti le questioni di procedura;

e. a seconda dei casi, invitare le parti a raggiungere una definizione bonaria;

f. tranne che la legge o la prassi consolidata non dispongano diversamente, motivare chiaramente e completamente le loro sentenze, usando un linguaggio facilmente comprensibile;

        g. seguire ogni formazione necessaria per l'esercizio delle loro funzioni in maniera efficace ed adeguata.

Principio VI - Esercizio manchevole delle responsabilità e violazioni disciplinari

1. Allorché dei giudici non adempiano alle loro responsabilità in maniera efficace ed adeguata o in caso di violazioni disciplinari dovranno essere assunte tutte le misure necessarie, purché esse non pregiudichino l'indipendenza giudiziaria. Secondo i principi costituzionali, le disposizioni di legge[3] e le tradizioni giuridiche di ciascuno Stato, tali misure possono includere, per esempio:

a. lo scardinamento di un affare dal giudice;

b. l'assegnazione del giudice ad altre mansioni giudiziarie all'interno del tribunale;

c. sanzioni pecuniarie quale una riduzione degli emolumenti per un periodo di tempo limitato;

d. la sospensione.

2. I giudici nominati a tempo indeterminato non possono essere rimossi dall'ufficio senza giusti motivi fino a che non abbiano raggiunto l'età della pensione obbligatoria. Tali motivi, che dovranno essere definiti in termini precisi dalla legge, potranno applicarsi nei paesi in cui il giudice è eletto a tempo determinato, o potranno riferirsi al caso in cui il giudice è incapace di svolgere le funzioni giudiziarie, ovvero ha commesso delitti o serie infrazioni delle norme disciplinari.

3. Allorché debbono essere assunte le misure di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, gli Stati debbono esaminare la possibilità di costituire, in conformità ad una legge, un organo speciale competente per l'applicazione delle sanzioni e delle misure disciplinari, allorché esse non siano delibate da un tribunale, e le cui decisioni dovranno essere controllate da un organo giudiziario superiore, o che sia esso stesso un organo giudiziario superiore. La legge dovrà prevedere delle procedure adeguate per assicurare che il giudice di cui trattasi fruisca almeno di tutte le garanzie dell'equo processo previste dalla Convenzione, per esempio della possibilità che il caso sia discusso in un termine ragionevole e che egli abbia il diritto di rispondere ad ogni incolpazione formulata nei suoi confronti. 


[1] Traduzione, condotta sui testi originali francese ed inglese, a cura di Raffaele Sabato, magistrato.

[2] L'espressione in corsivo figura nel testo inglese e non in quello francese (N.d.T.).

[3] L'espressione in corsivo figura nel testo inglese e non in quello francese (N.d.T.).